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Sentenza — n. 4923/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal acquittal due to statute of limitations and upholds civil liability for structural collapse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by CRAL POSTE against the Second Instance Court's decision in a case involving the collapse of a wooden beach platform. The appellate court had acquitted the defendants of criminal charges due to the expiration of the statute of limitations while confirming their civil liability for damages. The Court upheld this ruling, emphasizing that the defendant's duty to intervene regarding the deteriorating structure, derived from its administrative concession, established civil responsibility regardless of the lack of ownership or the timing of the construction.

Regesto Legislator

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Art. 113, 449, 434, 590, 2053 cod. pen.; cod. civ.: The holder of a public concession has a duty to intervene to prevent danger from deteriorating structures, establishing civil liability for structural collapse even without ownership, provided the defect was apparent and the holder could have acted.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations civil liability structural collapse public concession duty to intervene apparent defect criminal acquittal responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113, 449, 434 comma 2, 590 cod. pen.
Art. 2053 cod. civ.
Il ricorso è sostanzialmente incenl:rato sull'inapplic:abilità al CRAL POSTE della disposizione dell'art. 2053 cod.
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore del responsabile civile, CRAL POSTE, che lamenta, sotto il duplice profilo della mancanza di motivazione (primo motivo) e della violazione dell'art. 125, c:omma 3, cod.
art. 2053 cod. civ
Il riferimento operato dalle sentenze di merito all'art. 2053 cod. civ.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRAL POSTE avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; -e,z): ci.-vic2,3,•011,1' da- ga___CA Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo -,e /a-cC..q,'Amtint cLLL 4,'(9-1/10.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzarolin riforma della pronuncia emessa in data 21/12/2017 dal locale Tribunale, appellata da Raso Nicola e Muraca Pietro e dal responsabile civile CRAL POSTE - Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di Poste Italiane, ha dichiarato non 512_ doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordineleati loro ascritti (capo a: arti. 113, 449 in relazione all'art. 434, comma 2, cod. pen.; capo B: artt. 113 e 590 cod. pen.), perché estinti per intervenuta prescrizione, ed ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata condannando gli imputati e il responsabile civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili. 1.2.

Il rimprovero mosso agli imputati, in cooperazione colposa tra loro - Raso quale rappresentante legale della "Servizi e Ristorazione s.r.l.", con sede legale in Lamezia Terme, alla quale il C.R.A.L. Poste Italiane s.p.a. aveva affidato la gestione del "Lido delle Poste", sito in Catanzaro; Muraca quale perito certificante, in data 11/07/2011, l'agibilità e la stabilità della medesima struttura ricettiva balneare, avente carattere temporaneo, realizzata in legno e rialzata dall'arenile per mt. 3,50 nella parte "alta" e per mt. 1,50 nella parte "bassa" -, era di aver cagionato, per colpa consistita nel non aver adeguatamente controllato la stessa stabilità strutturale, il crollo del solaio della medesima piattaforma di legno, così provocando lesioni personali, di varia entità, alle diverse persone che, al momento del crollo, sostavano sulla stessa.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore del responsabile civile, CRAL POSTE, che lamenta, sotto il duplice profilo della mancanza di motivazione (primo motivo) e della violazione dell'art. 125, c:omma 3, cod. proc. pen. (secondo motivo), che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle doglianze con cui la difesa dell'imputato, reputando individuata la causa del crollo nella non corretta realizzazione della struttura e, comunque nel comportamento di un terzo che avrebbe reciso il nesso di causalità, invocava l'esclusione della responsabilità civile di CRAL POSTE, per inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 2053 cod. civ., perc:hé il CRAL non era proprietario "di un edificio o di altra costruzione"; perché non aveva dato in affitto alcun immobile/costruzione ma solo un ramo di azienda; perché non aveva dominio sulla res, essendo stata la costruzione del lido (rimessa alla volontà della Servizi e Ristorazione s.r.I.) effettuata a cura e spese della Servizi e Ristorazione, la quale aveva costruito la struttura in difformità ai progetti originari, apportando anche una variante senza effettuare i necessari calcoli di staticità e collaudo.

3. Il 31/03/2023 e il 25/10/23, sono pervenute conclusioni scritte degli avvocati Eugenio Durante e Domenico Alessandro Ferrise, difensori dell'imputato Raso Nicola, che chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal responsabile civile, ovvero, in subordine, rigettarlo.

4. Il 05/04/2023 e il 24/10/23, sono pervenute memorie difensive dell'avv. Francesca Caliò, nell'interesse di CRAL POSTE, con cui si ribadiscono i motivi del ricorso, chiedendone raccoglimento.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per raccoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Il ricorso è sostanzialmente incenl:rato sull'inapplic:abilità al CRAL POSTE della disposizione dell'art. 2053 cod. civ., secondo cui "Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione". Si assume che il CRAL non fosse proprietario di un edificio o di altra costruzione ma, semplicemente, di un'azienda, titolare di una concessione demaniale marittima (la n. 12/09), concernente l'occupazione di un'area del demanio marittimo della superficie di mq. 1000, di cui 177 da eventualmente utilizzare per la realizzazione di una struttura amovibile da adibire a Lido, che il CRAL aveva affittato alla "Servizi e Ristorazione s.r.l." per la stagione estiva 2011 (anno in cui si è verificato l'evento), con contratto notarile del 18/05/2011.

È lo stesso ricorrente a ricordare che tale contratto non prevedeva l'affitto di un edificio o di una costruzione, inesistenti in quel momento, ma di una concessione demaniale marittima sulla quale vi era la possibilità, avendo in tal senso il concedente ottenuto l'autorizzazione, di realizzare una struttura amovibile, rimessa alla volontà della "Servizi e Ristorazione s.r.l.". Il riferimento operato dalle sentenze di merito all'art. 2053 cod. civ. è corretto: essendo il CRAL POSTE titolare dell'anzidetta concessione demaniale marittima ed avendo stipulato con la "Servizi e Ristorazione s.r.l." un contratto che prevedeva la realizzazione di una struttura amovibile, la sua posizione è del tutto assimilabile a quella del proprietario, indipendentemente dal fatto che, al momento della stipula del contratto, la struttura non esistesse ancora.

Proprio in ragione di tale contratto, il CRAL, titolare della concessione demaniale/ non poteva disinteressarsi dello stato e delle condizioni della struttura che è stata poi costruita. Non si tratta, come erroneamente afferma la difesa, di esercitare alcun "dominio" sulla stessa, o di obblighi di custodia e manutenzione, ma di un dovere di intervenl:o, volto ad evitare situazioni di pericolo, giustificato da una palese situazione di degrado e fatiscenza della struttura, percepibile ictu °culi. La sentenza impugnata ricorda, infatti, come il ballatoio crollato, per effetto della rottura della trave, fosse obiettivamente fatiscente e pericolante, tanto che l'accesso alla piattaforma dal lungomare (per il tramite dello stabilimento) era da un lato interdetto da un pannello di compensato, così come precisato dalle dichiarazioni di numerosi testi, i quali hanno confermato che, a causa di tale interclusione, erano discesi sulla spiaggia attraverso la scalinata in pietra posta qualche centinaio di metri più avanti; un analogo sbarramento non era stato invece predisposto dall'altro ingresso della rampa d4lla parte della spiaggia.

Continua ancora la Corte territoriale osservando che: lo stato di fatiscenza e instabilità aveva trovato pieno riscontro nei verbali di sopralluogo e di sequestro, oltre ad apparire chiaramente visibile dalla documentazione fotografica, e che era risultato acclarato che lo stato di conservazione delle componenti strutturali risultava piuttosto eterogeneo e scadente; una parte dei pilastri era stata sostituita di recente, mentre la restante parte e le travi di legno che fungevano da pavimentazione risultavano obiettivamente deteriorate dal tempo, dall'uso e dalle continue operazioni stagionali di smontaggio e riassemblamento; il materiale era in cattive condizioni di conservazione, i pilastri più risalenti presentavano forti aggressioni da parte di funghi e muffe, tali da ridurne l'originaria resistenza, il montaggio della struttura era stato effettuato con assemblaggi dei nodi approssimativi e sostituzioni di numerosi pezzi con elementi di fortuna; numerosi collegamenti, a vite e a bullone, erano assenti o non correttamente fissati.

In conclusione, la responsabilità del CRAL, unitamente a quella dell'affittuario "Servizi e Ristorazione s.r.l.", che aveva realizzato la struttura, deriva dalla titolarità in capo allo stesso della concessione demaniale, analogamente a quanto avviene per il committente di opere, in caso di vizi strutturali palesi, rilevabili ictu ocu/i, irrilevante essendo pertanto il momento genetico della costruzione.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili Peri Maria e Greco Rosario nel presente grado di legittimità, che vanno liquidati in euro 3.900,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.MI. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili Peri Maria e Greco Rosario nel presente, grado di legittimità, che liquida in euro 3.900,00, oltre accesso