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Sentenza — n. 4352/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Cusmir Cosmin ricorre avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 175/21, notificato all'imputato in data 19/07/2021, in quanto depositata oltre il termine previsto dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 461 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza. Il difensore osserva come il decreto penale di cui si tratta sia stato tempestivamente e ritualmente opposto in data 01/09/2021 e come il Gip abbia erroneamente omesso di considerare la norma sulla sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, riferita al mese di agosto di ciascun anno, in ragione della quale l'opposizione non può che ritenersi tempestiva, in quanto depositata nel termine di 15 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 461 cod. proc. pen.

Parole chiave

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inosservanza del termine eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale domanda d'asilo tardiva sospensione dell'istruzione tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 461 cod. proc. pen
742, riferita al mese di agosto di ciascun anno, in ragione della quale l'opposizione non può che ritenersi tempestiva, in quanto depositata nel termine di 15 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 461 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUSMIR COSMIN nato il 22/05/1983 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; , , t, t„. lettoySentite',Ie conclusioni del PG 1k h& Ct'v ,y‘

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Cusmir Cosmin ricorre avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 175/21, notificato all'imputato in data 19/07/2021, in quanto depositata oltre il termine previsto dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza. Il difensore osserva come il decreto penale di cui si tratta sia stato tempestivamente e ritualmente opposto in data 01/09/2021 e come il Gip abbia erroneamente omesso di considerare la norma sulla sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, riferita al mese di agosto di ciascun anno, in ragione della quale l'opposizione non può che ritenersi tempestiva, in quanto depositata nel termine di 15 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 461 cod. proc. pen.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione limitandosi alla laconica affermazione secondo cui essa sarebbe stata «depositata oltre il termine a tal uopo previsto dall'art. 461, c. 1, c.p.p.». Si tratta di motivazione apodittica, poiché priva delle ragioni a sostegno del provvedimento, vieppiù dovendosi considerare che il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna,, entro il quale deve essere proposta l'opposizione da parte dell'imputato, è soggetto alla sospensione feriale (cfr. Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941).

3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Ivrea.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Ivrea. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il