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Sentenza — n. 4350/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence due to lack of interest in challenging non-mention benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4350/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Guarino Samanta inadmissible because she lacked the legal interest to challenge the sentence. Although she argued that denying the non-mention benefit caused professional prejudice, the court ruled that such a benefit automatically follows from the conditional suspension of the penalty. Consequently, the appeal was rejected as legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 1, lett. e) and Art. 25, comma 1, lett. e) of D.P.R. 313/2002: The right to request non-mention of conviction is automatically granted when a conditional suspension of penalty is applied, creating no interest in appealing the denial of a non-existent benefit.

Parole chiave

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conditional suspension of penalty non-mention of conviction lack of interest to appeal procedural inadmissibility patteggiamento procedure guida nonostante revoca della patente soppressione delle prestazioni infortuni risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma primo, lett. e) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Art. 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
art. 175 cod. pen
Con l'unico motivo sollevato, deduce manifesta illegalità della pena per essere stato concesso il solo beneficio della sospensione condizionale della pena e non anche quello di cui all'art. 175 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro
313 (Sez. 7, ord. n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv.
Sez. 3, sent. n. 5040 del 17/01/2012, Traviglia e altro
272481; Sez. 3, sent. n. 5040 del 17/01/2012, Traviglia e altro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO SAMANTA nato a MILANO il 21/09/1982 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lettetsentitei le conclusioni del PG k ,L 2- I,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Guarino Samanta ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha applicato la pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.

2. Con l'unico motivo sollevato, deduce manifesta illegalità della pena per essere stato concesso il solo beneficio della sospensione condizionale della pena e non anche quello di cui all'art. 175 cod. pen., senza fornire alcuna motivazione sul punto, evidenziandosi come la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale determini un pregiudizio, anche sul piano lavorativo, all'imputata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile. In tema di patteggiamento, è invero inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett.

e) e 25, comma primo, lett.

e) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, ord. n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481; Sez. 3, sent. n. 5040 del 17/01/2012, Traviglia e altro, Rv. 252130).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il