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Ordinanza — n. 4333/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to factual re-evaluation requests disguised as legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's cassation appeal into a regular appeal for trial at the Court of Appeal of Milan. The appellant argued for acquittal based on procedural flaws in the breath test and the timing of the accident, claiming the lower court's reasoning was contradictory. The Court determined that these arguments required a full factual re-evaluation rather than a simple legal review, necessitating the conversion under Article 569 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is converted into an appeal when its content, despite formal legal complaints, substantively requests a re-evaluation of the evidence and factual reconstruction.

Parole chiave

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conversion of appeal cassation per saltum factual re-evaluation contradictory reasoning breath test procedure accusa penale responsabilità penale dei minori reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. proc. pen.
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs.
Art. 1:33 cod. pen.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1:33 cod. pen.; nullità dell'accertamento alcolennico in conseguenza dell'omesso avviso fornito alla conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'alcoltest in violazione dell'art.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
pen.; nullità dell'accertamento alcolennico in conseguenza dell'omesso avviso fornito alla conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'alcoltest in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. III) Violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 133 cod. pen.
III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen.; insussistenza della prova circa l'ipotesi di reato di cui all'art.
Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
pen.; insussistenza della prova circa l'ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 53 legge 689/81
Art. 56-bis legge 689/81
pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod.
Art. 56-ter legge 689/81
pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013
Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019
258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014
(così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MARTINA nato a LECCO il 22/11/1995 avverso la sentenza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il PubblicoJptero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha con so chiedendo udito difensore

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecco ha ritenuto responsabile Conti Martina del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis cod. strada, condannando la predetta alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. Ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen.„ 545-bis cod. proc. pen., 53, 56-bis, 56-ter legge 689/81 ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per complessive 360 ore da espletarsi presso il Comune di Carenno secondo le modalità stabilite nel dispositivo della sentenza.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs. n. 150/2022) con riferimento alla mancata remissione in termini per avanzare richiesta di applicazione della pena avente ad oggetto anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, comminata cori la sentenza impugnata; contraddittorietà ed illogicità della motivazione. II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1:33 cod. pen.; nullità dell'accertamento alcolennico in conseguenza dell'omesso avviso fornito alla conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'alcoltest in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen.; insussistenza della prova circa l'ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada in ragione del notevole lasso temporale intercorso tra l'evento dell'incidente stradale e l'esecuzione dell'alcoltest. IV) Assenza della motivazione circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. V) Assenza di motivazione circ:a l'applicazione della pena sostitutiva della pena pecuniaria in luogo del lavoro di pubblica utilità.3. Il P.G. presso questa Corte, con articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del quinto motivo di ricorso e per il rigetto dei restanti motivi di ricorso. La difesa dell'imputata ha depositato memoria difensiva nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il ricorso deve essere qualificato come appello e tale decisione in fatto assorbe ogni questione difensiva dedotta. Secondo costante orientamento espresso da questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure, che deducano anche violazione di legge, riveli come esse siano sostanzialmente dirette, anche in parte, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in ordine a questioni di mero fatto, il ricorso deve ritenersi sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (cfr., tra le tante, Sez. 2„ n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441). Ciò è quanto si ritiene si sia verificato nella fattispecie concreta in esame, contenendo il ricorso motivi che coinvolgono la valutazione del compendio probatorio in atti e la ricostruzione del fatto. In particolare, quanto al secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio del travisamento della prova, la ricorrente si duole della interpretazione del contenuto del verbale di accertamenti urgenti in relazione alla effettiva somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. Quanto al terzo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della qualificazione giuridica del fatto, da sussumersi, secondo la prospettazione difensiva, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) cod. proc. pen., lamentando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla rilevanza dell'intervallo di tempo intercorso tra l'accertamento del tasso alcolemico e l'incidente stradale occorso.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve farsi luogo alla conversione del ricorso in appello, in applicazione del condivisibile principio in base al quale il ricorso per cassazione proposto "per saltum" che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, censure riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208).

6. Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi oli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così