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Sentenza — n. 4322/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4322/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha dichiarato Castorina Cirino colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in relazione all'impossessamento e alla sottrazione di energia elettrica all'ente fornitore Enel.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4322/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia notificazione elettronica motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione di contestazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso Proposto da: CASTORINA CIRINO nato il 01/04/1944 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dl Consigliere DANIELA DAWAN; c --1,(Ù“,, ,tte t Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo L 2 1,1 /A eA 2 In

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha dichiarato Castorina Cirino colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in relazione all'impossessamento e alla sottrazione di energia elettrica all'ente fornitore Enel.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, si duole della violazione di legge perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe viziata dalla nullità prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per essere avvenuta a mezzo del servizio postale, con cartolina postale recante la dicitura "Torrisi Lucia DE 02.01.2020", non seguita da altra raccomandata per l'avvenuta consegna e senza che fosse specificato il rapporto di parentela e/o convivenza intercorrente con la predetta Torrisi. La Corte territoriale, inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado sul presupposto errato che l'imputato abbia indebitamente prelevato energia elettrica, pur in assenza di prova su che cosa fosse alimentato dall'allaccio diretto alla rete.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura sulla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondata. La notifica, invero, risulta del tutto regolare, atteso che l'atto è stato ritirato da persona all'uopo incaricata, tale Torrisi Lucia: nessuna irritualità della notifica si è pertanto verificata. 2.1. La doglianza sulla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto è generica, perché del tutto priva delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione.

In punto di responsabilità, la sentenza impugnata ha affermato che non sussiste alcun dubbio sul fatto che l'intestatario dell'utenza fosse il Castorina, utilizzatore dell'appartamento e unico soggetto che aveva interesse a prelevare furtivamente l'energia elettrica di cui ha evidentemente beneficiato. Ha altresì precisato che il mancato controllo su che cosa alimentasse l'allaccio diretto sulla rete è stato impedito proprio dall'imputato, il quale si è opposto a che si accendesse al proprio appartamento e che il teste Sapone, dipendente Enel, ha comunque dichiarato che i fili alimentavano inequivocabilmente l'immobile del Castorina.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consi