Cassation annuls appeal for missing abbreviated trial penalty reduction, remanding for new sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding the defendant's sentence but rejected the claim concerning generic mitigating circumstances. The defendant argued that the trial court failed to apply the statutory penalty reduction mandated for the abbreviated criminal procedure under Article 442 of the Code of Criminal Procedure. The court agreed that the lower court erred in calculating the detention term without this reduction, while upholding the original assessment of recidiva versus generic mitigation based on the defendant's lack of resipiscence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; The appellate court must apply the specific penalty reduction for abbreviated trials; generic mitigating circumstances require concrete positive elements and are not granted as a right.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SMOPECH FRANCO nato a BUSSOLENGO il 15/12/1974 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Liúditià iVPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo -e- (
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale, ha riformato la pronuncia resa/ in esito a giudizio abbreviat9 dal Tribunale di Brescia e, escluse le contestate aggravanti e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stimata equivalente alla recidiva, ha condannato Smopech Franco alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che articola due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale condannato l'imputato senza applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato; 2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ~itrne, nonché vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della statuizione in ordine alla mancata riduzione della pena per il rito e la rideterminazione della pena stessa nella misura ritenuta dal provvedimento impugnato con detrazione di un terzo; rigetto nel resto.
4. In data 27/10/2023, è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Roberto d'Errico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo, dovendo rigettarsi nel resto il ricorso perché infondato.
2. Quanto al primo motivo: il Collegio - rilevato che( dal verbale dell'udienza svoltasi innanzi al Tribunale di Brescia in data 11/10/21,, risulta che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, avesse fatto richiesta di procedersi con rito abbreviato - osserva che la Corte territoriale ha erroneamente computato la pena detentiva, giacché ha mancato di applicare la riduzione prevista dall'art. 442 del codice di rito. Quanto al secondo motivo: la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la contestata recidiva - stimata equivalente alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - laddove ha affermato che i numerosi precedenti penali «portano ad individuare il fatto per cui si procede quale logica e "naturale" evoluzione (ed espressione) del suo passato criminale, valendo certamente a connotarlo in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità; il reato per cui si sta procedendo appare... sicura espressione della medesima "devianza" già denotata dal prevenuto in occasione dei precedenti reati ed è perciò sicura manifestazione di t4 una più allarmante capacità a delinquere (e pericolosità sociale)...».
Con riguardo poi al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata - dopo aver correttamente premesso che le stesse non vanno intese come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice e che il loro riconoscimento non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, derivando, per contro, dall'esistenza di elementi suscettibili di concreto e positivo apprezzamento (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) - ha sostenuto che, nel caso di specie, oltre alla presenza di «numerosissimi» precedenti specifici, non è stato possibile rilevare alcun dato valorizzabile in tal senso, in quanto l'ammissione della propria responsabilità da parte dell'imputato non è apparsa sintomatica di resipiscenza, essendo intervenuta quando già erano stati raccolti elementi di accusa a fronte dei quali egli ben difficilmente avrebbe potuto negarla con un minimo di ragionevolezza.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione della pena in mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p., con conseguente rideterminazione della pena in mesi quattro di reclusione ed curo duecento di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29 novembre 2023