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Sentenza — n. 4318/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against acquittal on theft, upholding denial of minor damage mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding theft mitigation. The appellant argued for leniency based on the bicycle's low value and quick restitution, but the court emphasized that criminal damage must be assessed at the time of the crime, not after restitution. Consequently, the court rejected the claim that the minor damage warranted a reduction in punishment.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 61 n. 5 e 625 cod. pen.: The mitigation for minor damage requires a complex assessment of total criminal harm at the time of the offense, excluding post-crime restitution as a determining factor.

Parole chiave

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theft mitigation minor damage criminal damage assessment timing restitution post factum exclusion recidiva disapplication denial general mitigating circumstances absence incidente ciclistico recidiva nell'infrazione ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Alcuna erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata, dunque, posta in essere.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha assolto Tofy Taoufik dal reato ascrittogli, limitatamente al furto del telefono cellulare e, escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto d'ella quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace,, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOFY TAOUFIK (CUI 049DH63) nato il 20/10/1985 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; VQ (Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha assolto Tofy Taoufik dal reato ascrittogli, limitatamente al furto del telefono cellulare e, escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n.

5) e 625, comma 1, n.

7) cod. pen., ha rideterminato la pena per la residua ipotesi afferente al furto della bicicletta e, in conseguenza, revocato la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e la misura di sicurezza della espulsione del condannato dal territorio dello Stato.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che, con un unico motivo, denuncia violazione di legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla mancata disapplicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quali prevalenti sulla recidiva. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., evidenzia che la bicicletta di cui l'imputato si era impossessato era di scarso valore economico e che il danno cagionato era esiguo anche in considerazione del fatto che la persona offesa ne era rientrata in possesso in tempi ristretti.

Elementi, questi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in contò14Ei--jniCio:iscere le invocate circostanze attenuanti generiche. Con riguardo alla ritenuta recidiva, entrambi i Giudici di merito si sono limitati alla constatazione della presenza di precedenti penali, 1,7 L nonché ad un generico riferimento alla "disinvoltura" mostrata t—prevenuto al momento dei fatti, senza invece verificare se in concreto la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Con riguardo alla doglianza afferente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte, a mente del quale l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghlirasam Valentina Roxana, Rv. 282402).

La sentenza impugnata ha, invero, negato il riconoscimento dell'invocata attenuante non solo in considerazione del valore in sé della cosa sottratta ma per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, escludendo che la bicicletta di cui questa è stata privata per un apprezzabile lasso di tempo possa rivestire valore economico irrisorio. La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito Alfonso, Rv. 275922).

Alcuna erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata, dunque, posta in essere. Parimenti prive di pregio appaiono le doglianze sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. Quanto alla prima, con motivazione immune da censure in questa sede, la Corte territoriale ha ricordato la «indiscutibile disinvoltura» con cui l'imputato, tg 4 già gravato gt precedenti penali recenti, ha agito, evidenziando in particolare la non comune determinazione con la quale ha sottratto una bicicletta lasciata ancorata ad una rastrelliera, all'interno di un'area soggetta a sorveglianza da parte di personale addetto di un ospedale: elementi che ha congruamente ritenuto rappresentare espressione di una più marcata colpevolezza, preclusiva alla invocata disapplicazione della recidiva.

Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che non ricorre, nella specie, alcun elemento di segno positivo apprezzabile in favore del prevenuto, così facendo corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto d'ella quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace,, Rv. 270986).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 nov