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Sentenza — n. 4314/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to statute of limitations barring prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision to revoke the conditional suspension of sentences for two defendants. Although the appellate court found procedural errors regarding the substitution of the penalty, the Supreme Court ruled that the crime had already expired due to the statute of limitations. Consequently, the court declared the case non-prosecutable and dismissed the appeal without remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 168 cod. pen.; When a cause of extinction of the crime such as prescription exists, the court must declare the case non-prosecutable without remanding the case to the lower court.

Parole chiave

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statute of limitations conditional sentence revocation non-prosecution procedural nullity criminal appeal ricettazione imputazione di furto uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 168 cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
689/81, in conseguenza dell'inosservanza degli art. 545-bis cod.
Art. 95 comma 1 d.lgs. 150/22
L. 689/81
e 53 L. 689/81, in conseguenza dell'inosservanza degli art.
art 102 c.p
Il difensore deposta nomina ex art 102 c.p.p., si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
art. 648 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale per aver - riqualificato il fatto (originariamente qualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen.) come furto semplice, ai sensi dell'art.
art. 624 cod. pen
pen.) come furto semplice, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., con la recidiva specifica per Porcu Mario e la recidiva semplice per Todde Romeo, ha confermato la medesima sentenza in ordine alla pena inflitta.
art. 53 legge 689/81
pen.; omesso avviso della sussistenza delle condizioni per procedere alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 legge 689/81; omessa motivazione in ordine alla carenza delle condizioni per procedere alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi del predetto art.
artt. 168 cod. pen
Erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PORCU MARIO nato a ORISTANO il 10/09/1991 TODDE ROMEO nato a CAMPOBASSO il 16/11/1995 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE AIPPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l'accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore E' presente l'avvocato MACCEDDA FEDERICA del foro di CAGLIARI in difesa di TODDE ROMEO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglirnento. L'avvocato Maccedda Federica è altresì presente in sostituzione dell'avvocato MONALDI CARLO in difesa di PORCU MARIO. Il difensore deposta nomina ex art 102 c.p.p., si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale per aver - riqualificato il fatto (originariamente qualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen.) come furto semplice, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., con la recidiva specifica per Porcu Mario e la recidiva semplice per Todde Romeo, ha confermato la medesima sentenza in ordine alla pena inflitta. Ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa: al Porcu con la sentenza del Tribunale di Cagliari del 10/05/2013, irrevocabile il 17/07/2013, e con il decreto del Gip del Tribunale di Cagliari il 12/09/2013, irrevocabile il 22/12/2016; e al Todde con le sentenze della Corte di appello di Cagliari, sezione minorenni, del 04/07/2013, irrevocabile il 15/10/2013, del Gup del Tribunale per i minorenni di Cagliari del 23/06/2013, irrevocabile il 12/11/2015 e del Tribunale di Cagliari del 26/09/2015, irrevocabile il 09/12/2015.

2. I fatti oggetto del processo possono essere sintetizzati nei termini che seguono. Cristian Atzeni aveva sporto formale querela lin ordine allo smarrimento, in data 21/11/2014, del proprio telefono cellullare (Samsung Galaxy S5), unitamente alla patente di guida, inserita nella custodia dello stesso, nei pressi del motel Agip di Cagliari. Acquisiti i tabulati telefonici, la polizia giudiziaria aveva scoperto che il codice IMEI del cellulare denunciato era stato prima associato all'utenza intestata a Porcu Mario e, successivamente, ad un'utenza riferibile a Todde Romeo, odierni imputati. Escussa come testimone, la compagna del Porcu, Valentina Pintus, riferiva che, all'epoca dei fatti, l'uomo lavorava vicino al motel Agip in una paninoteca mobile e che le aveva raccontato di avere trovato, insieme al Todde, un cellulare vicino al furgone. Nessuna giustificazione veniva peraltro fornita dagli imputati circa le modalità con cui erano venuti in possesso del telefono.

3. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati a mez2:o dei rispettivi difensori. A parte il primo motivo di ricorso del Todde, i restanti motivi di ricorso di questo imputato e i tre motivi di ricorso del coimputato Porcu sono analoghi e possono quindi essere richiamati e trattati congiuntamente.

4. Con il primo motivo di ricorso, la difesa di Todde Romeo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 647 cod. pen.; mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 624 cod.pen., perché l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, il cui codice IMEI, stampato nel vano batteria dell'apparecchio, identifica la cosa ma non il proprietario, integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto. Nel caso di specie, il legittimo proprietario non era a conoscenza del luogo dove il telefono cellulare era stato smarrito, né vi erano, al momento del ritrovamento da parte dell'imputato, elementi che consentissero di risalire al legittimo proprietario, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata.

5. I motivi comuni ad entrambi i ricorrenti possono così sintetizzarsi: 5.1. Inosservanza delle norme di cui agli artt. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., 95, comma 1, d.lgs. 150/22 e 178, lett.

b) e c), cod. proc. pen.; omesso avviso della sussistenza delle condizioni per procedere alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 legge 689/81; omessa motivazione in ordine alla carenza delle condizioni per procedere alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi del predetto art.

53. Nel caso di specie, il Giudice di appello non ha provveduto, subito dopo la lettura del dispositivo, a dare avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva comminata con una sanzione sostitutiva prevista dalla legge; 5.2. Erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 53 L. 689/81, in conseguenza dell'inosservanza degli art. 545-bis cod. proc. peni e 95, comma 1, d.lgs. 150/22, relativamente alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, attesa la comminazione di una nuova pena detentiva in assenza di statuizioni sulla possibilità di procedere alla sostituzione della stessa, la quale non avrebbe potuto determinare la revoca della sospensione condizionale concessa in precedenti giudizi.

6. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 20/05/2023 il relativo termine di prescrizione (fatto commesso in data 22/11/2014; al temine massimo di sette anni e sei mesi vanno aggiunte sospensioni, verificatesi nel giudizio di primo grado, pari ad 11 mesi e 29 giorni). Deve rilevarsi che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc, pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (07/03/2023). È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

7. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per prescr