Cassation court annuls traffic court sentence for improper cumulative calculation of license suspension duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale successfully appealed the Brescia Traffic Court's 2022 judgment against Samuele Piturro, arguing the license suspension duration was incorrectly calculated. The court held that when multiple traffic violations warrant suspension, the judge must sum the periods for each offense rather than applying separate penalty rules. Consequently, the Cassation Court annulled the specific suspension duration portion and remanded the case for recalculation, while confirming Piturro's liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. b); Art. 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; When multiple traffic violations warrant license suspension, the judge must sum the periods for each offense, excluding rules limiting excessive penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: PITURRO SAMUELE nato a BRESCIA il 03/04/1989 avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per l'accoglimento del ricorso senza rinvio. udito il difensore E' presente l'avvocato GASTALDO FRANCO AUGUSTO del foro di GENOVA in difesa di PITURRO SAMUELE. Il difensore conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza pronunciata dal locale Tribunale in data 15/12/2022, con la quale Piturro Samuele, dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b)2e 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sospensione della patente di guida per mesi sette.
2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dei predetti artt. 186, comma 2. e 187, comma 8, cod. strada, in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Giudice quantificato la durata della stessa in complessivi mesi sette: sanzione determinata in mesi sei, cui è stato aggiunto un mese per la continuazione, non operando pertanto il dovuto cumulo materiale.
3. In data 22/07/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore dell'imputato, avv. Franco Augusto Gastaldo.
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In tema di circolazione stradale, invero, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli Piero, Rv. 280544;
Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136).3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Va dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere est