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Sentenza — n. 3401/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12 aprile 2023 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato Leoncavallo Nicola ed El Faqir Ahmed per reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Con unico motivo deducono che, a seguito dell'entrata in vigore della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.ri 2 e 5 cod. pen. era diventato procedibile a querela. In proposito, deducono che la denuncia sporta alla polizia giudiziaria dalla persona offesa, pur denominata denuncia - querela, mancava di una regolare istanza di punizione, e che la Corte territoriale, investita della relativa questione, aveva erroneamente ritenuto valida la querela in atti. Hanno dunque insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Con unico motivo deducono che, a seguito dell'entrata in vigore della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.ri 2 e 5 cod. pen. era diventato procedibile a querela. In proposito, deducono che la denuncia sporta alla polizia giudiziaria dalla persona offesa, pur denominata denuncia - querela, mancava di una regolare istanza di punizione, e che la Corte territoriale, investita della relativa questione, aveva erroneamente ritenuto valida la querela in atti. Hanno dunque insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità.

Parole chiave

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furto aggravato accusa penale modifica della sentenza aggravamento della pena denuncia penale truffa aggravata
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEONCAVALLO NICOLA nato a ROMA il 01/11/1968 EL FAQIR AHMED nato il 26/05/1981 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2023 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato Leoncavallo Nicola ed El Faqir Ahmed per reato di furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Con unico motivo deducono che, a seguito dell'entrata in vigore della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.ri 2 e 5 cod. pen. era diventato procedibile a querela. In proposito, deducono che la denuncia sporta alla polizia giudiziaria dalla persona offesa, pur denominata denuncia - querela, mancava di una regolare istanza di punizione, e che la Corte territoriale, investita della relativa questione, aveva erroneamente ritenuto valida la querela in atti. Hanno dunque insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza impugnata, che aveva espressamente dato atto della esistenza di una valida querela, è stata emessa il 12 aprile 2023, successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, che ha reso perseguibile a querela il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.ri 2 e 5 cod. pen. contestato nel presente giudizio.

3. Questa Corte ha costantemente affermato che la manifestazione della volontà di querela può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento ( Sez. 3 - n. 24365 del 14/03/2023 Rv. 284670 - 01; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384 - 01 Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011 , Rv. 251439 - 01).

2. Orbene, con l'atto formalmente denominato denuncia - querela, la persona offesa si è limitata a riportare l'accaduto, precisando di essere stato contattato, in qualità di proprietario della Smart su cui era stato commesso il furto, da personale della Polizia di stato, di aver constatato che erano state asportate le ruote della vettura, di essere assicurato con la Genertel per simili eventualità, senza però avanzare alcuna istanza di punizione dei responsabili ma, come detto, fornendo solo una descrizione di quanto riscontrato sulla propria auto. Non è dunque evincibile in alcun modo la volontà di perseguire i responsabili, né la sentenza impugnata ha compiuto alcun accertamento in tal senso, limitandosi a rilevare l'esistenza di una valida querela esclusivamente in base alla mera denominazione dell'atto, del tutto insufficiente ad integrare l'istanza di punizione verso gli autori del reato.

3. Alla luce di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Roma, 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Loredana Miccichè Francesco M ria Ciampi DEPOSI