Italian Supreme Court annuls acquittal for lack of private prosecution due to Cartabia reform favoring the accused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled a lower court's acquittal, declaring the criminal action inadmissible due to a lack of private prosecution. The defendant argued that the new Cartabia reform made the crime prosecutable only upon private complaint, whereas the lower court had dismissed the case based on the expiration of a probation period. The court ruled that the new, more favorable regime regarding private prosecution requirements must be applied, rendering the prosecution procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, 529, 590 bis, 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 85 d. Igs. 10/10/2022, n. 150; The court must apply the most favorable procedural regime to the accused, and a lack of private prosecution constitutes an obstacle to prosecution that prevails over the extinction of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGO STEFANO nato a GENOVA il 22/03/1992 avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Longo Stefano per il reato previsto dall'art. 590 bis cod. pen. commesso in Genova il 15 novembre 2019 per essere il reato ascrittogli estinto ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen.
2. Stefano Longo propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. per inosservanza di legge penale e del principio del favor rei in riferimento agli artt.129 e 529 cod. proc. pen. per omessa applicazione del regime di procedibilità dell'art. 590 bis cod. pen. Il Tribunale ha pronunciato all'udienza del 28/04/2023 una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova trascurando, tuttavia, che l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia ha determinato la procedibilità a querela del reato contestato per le ipotesi non aggravate. Il giudice avrebbe, dunque, dovuto applicare l'art. 129 cod. proc. pen. dichiarando di ufficio con sentenza la mancanza di condizione di procedibilità in quanto statuizione più favorevole a quella adottata.
3. fl Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima considerazione da fare attiene all'interesse del ricorrente a proporre ricorso per cassazione per ottenere la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela a fronte di una pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art.168 bis cod. pen., giacchè la facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez.
U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). 1.1. La sentenza delle Sezioni Unite Magera (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Rv. 238195 - 01) ha evidenziato la graduazione degli effetti liberatori per l'imputato ordinatamente posti in progressione ridotta nell'art.129 cod. proc. pen., così da rendere palese, nell'ottica del favor innocentiae, che la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» prevale su ogni altra a favore dell'imputato. 1.2. A tale pronuncia ha fatto seguito una giurisprudenza consolidata nel senso che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevalga su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez.
U, n. 49783 del 24/09/2009 Martinenghi Rv. 245163 - 01 ; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Gioia, Rv. 265098-01; Sez. 5, n.4746 del 12/02/1996, Sanfilippo, Rv. 204841-01); nella pronuncia delle Sezioni Unite De Rosa (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, Rv. 230529 - 01) la mancanza della condizione di procedibilità è definita come «ostacolo processuale» che, a norma dell'art.129 cod. proc. pen., vede limitato l'ambito della cognizione del giudice allo stato degli atti esistente al momento processuale della rilevata causa di non punibilità. Più precisamente, Sez.
U De Rosa definisce l'art.129 cod. proc. pen. come tipica decisione allo stato degli atti, con cristallizzazione dell'accertamento e preclusione di ogni ulteriore approfondimento del thema decidendum. 1.3. Va, dunque, affermato che sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova anziché rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in quanto l'operatività di una causa estintiva presuppone il necessario accertamento della sussistenza del reato contestato, come si evince dalla stessa formulazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in cui è ribadito un ordine progressivo corrispondente all'interesse dell'imputato a ottenere la pronuncia più favorevole, per cui le cause di proscioglimento nel merito con formula liberatoria, le cause di improcedibilità e di innpromovibilità dell'azione penale prevalgono sulle cause di estinzione del reato (Sez. 2, n. 8400 del 17/06/1992, Liotta, Rv. 191818 - 01;
Sez. 1, n. 7401 del 19/04/1982, Borghesi, Rv. 154773 - 01).
2. Per altro profilo, la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 - 01). E il Collegio ritiene che, per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa, in virtù della norma transitoria dettata dall'art.85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, si debba valorizzare il regime di procedibilità più favorevole; diversamente opinando, si attuerebbe una palese violazione del diritto fondamentale dell'imputato di vedersi applicato il regime più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore di consentire alla persona offesa, entro il termine previsto dalla norma transitoria, di manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole, che nel caso in esame, per quanto emerge dagli atti, è rimasto inespresso.
3. Conseguente a tali considerazioni è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso