Italian Supreme Court dismisses appeal regarding mandatory substitution of detention with fine due to lack of reintegration suitability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Moscatiello Virgilio against the Second Instance Court of Milan's confirmation of his conviction for attempted shoplifting. The defense argued that the appellate court failed to address their request to substitute the custodial sentence with a fine under Article 53 of Law 689/1981, citing a more favorable 2022 reform. The court ruled that while judges have the option to apply substitute penalties, they are not obligated to do so when the defendant lacks the means to comply with supervision requirements, as evidenced by the appellant's criminal history and recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689; Art. 20-bis cod. pen.: The judge has the discretion but not the obligation to apply substitute penalties, which are denied when the convicted person lacks the means to comply with supervision requirements or presents a high risk of reoffending.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCATIELLO VIRGILIO nato a BENEVENTO il 14/01/1960 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Moscatiello Virgilio impugna mediante il suo difensore la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1268 del 6/03/2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano del 29/09/2021, con la quale era condannato in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. per il tentato furto di generi alimentari prelevati dagli scaffali del supermercato Esselunga in Milano il 14/11/2015. 1.1. Con un unico motivo di ricorso la difesa di Moscatiello prospetta la mancanza assoluta di motivazione circa la non sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge n. 689 del 1981, sebbene richiesta con le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 -bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 osservando che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 sono entrate in vigore il 31/12/2022, dopo il deposito dei motivi di appello (in data 6/01/2022) ma prima dell'udienza fissata per la discussione (15/02/2023).
Secondo la norma transitoria posto dall'articolo 95 del d. Igs. N. 150 del 2022 la nuova disciplina se è più favorevole si applica anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado e in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto. La riforma ha aumentato la durata massima della pena detentiva sostituibile e ha diminuito il limite minimo del criterio di sostituzione che passa da 250 a 5 C giornalieri. Sebbene la pena applicata dal giudice di primo grado già rientrava nel limite temporale massimo di pena sostituibile la riduzione del limite minimo della quota giornaliera ha introdotto una disciplina più favorevole per il ricorrente che vertendo in condizioni economiche disagiate potrebbe giovarsi di una quota giornaliera decisamente inferiore a quella determinata in base alla normativa precedente.
Nonostante l'espressa richiesta della difesa, corredata da procura speciale per l'accettazione della sostituzione della pena ed allegazione di circostanze in fatto rilevanti per la determinazione dell'ammontare della pena, la corte di appello confermava la sentenza di condanna di primo grado omettendo qualsiasi valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva, senza alcuna motivazione. 1.2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine al motivo di ricorso il Collegio osserva che la motivazione della sentenza della corte di appello conferma in toto la sentenza di primo grado e, invero, nulla dice circa la disponibilità dell'imputato formulata in sede di conclusioni scritte.
2. Ma si deve osservare, altresì, che in forza dell'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non ha l'obbligo ma ha la facoltà di applicare le pene sostitutive della pena detentiva soltanto quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. A tal riguardo secondo la disposizione in parola, la cui applicazione è dirimente in relazione al caso oggetto di ricorso, la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
3. Nel caso concreto dal contesto motivazionale di primo e secondo grado, non emerge l'applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'articolo 20-bis cod. pen. non sussistendo i requisiti per il trattamento sanzionatorio sostitutivo. Al riguardo si legga la motivazione della sentenza impugnata che a pagina 4 sottolinea i precedenti penali, anche per reati gravi, nonché la personalità e la caratura criminale dell'imputato e la sussistenza della recidiva. Si tratta complessivamente di elementi che secondo il complesso motivazionale di primo e secondo grado depongono contro la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 133 cod. pen. Su tale base, pertanto, il Collegio deve rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci