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Sentenza — n. 1967/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1967/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27.2.2023, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, per quanto qui rileva ha confermato la statuizione sulla confisca delle somme di denaro trovate in possesso di Bisioli John Fernando e Ferrero Garcia Manuel Alejandro, dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1967/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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indennizzo pecuniario pagamento in contanti della prestazione d'assicurazione risarcimento per errore giudiziario importi compensativi monetari importo di base finanziamento dell'assicurazione infortuni

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BISIOLI JOHN FERNANDO nato il 11/03/1983 FERRERO GARCIA MANUEL ALEJANDRO nato il 04/12/1978 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27.2.2023, la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, per quanto qui rileva ha confermato la statuizione sulla confisca delle somme di denaro trovate in possesso di Bisioli John Fernando e Ferrero Garcia Manuel Alejandro, dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca delle somme di danaro in sequestro. Deduce parte ricorrente che il giudice di merito ha solo rilevato di non aver compreso alcunché in ordine alla dimensione patrimoniale e reddituale delle società riconducibili ai prevenuti, limitandosi ad affermare che i documenti societari fossero in lingua spagnola, laddove in realtà era stata allegata traduzione giurata in italiano.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

5. L'unico motivo dedotto non rispetta il requisito dell'autosufficienza, non risultando allegata al ricorso l'asserita traduzione giurata in italiano della documentazione societaria in lingua spagnola prodotta dalla difesa. La mancata dimostrazione della sussistenza in atti di una traduzione giurata in lingua italiana non consente al Collegio di rilevare il dedotto vizio motivazionale, dovendosi, piuttosto, ritenere congrue e non manifestamente illogiche le argomentazioni offerte dalla Corte capitolina per la conferma della confisca delle somme di denaro in questione, non avendo gli imputati - secondo le insindacabili considerazion•3 dei giudici di merito - fornito dimostrazione della lecita provenienza degli ingenti importi di denaro contante rinvenuti in loro possesso (euro 20.000 al Bisioli e euro 34.000 al Ferrero).

Tali importi sono stati ritenuti - non illogicamente - del tutto sproporzionati rispetto ai guadagni e al patrimonio dei prevenuti. Del resto, anche rispetto alla somma di denaro asseritamente liquidata a titolo assicurativo al Ferrero (euro 170.000), i giudici territoriali hanno plausibilmente osservato che il relativo sinistro risale al 10.11.2014, ovvero ad un momento molto antecedente rispetto ai fatti per cui si procede.

6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il