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Sentenza — n. 1950/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1950/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Petrone Tommaso e Pellicano Giovanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1858/22 che confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi del 9 dicembre 2021 con cui gli odierni ricorrenti, in concorso con il coimputato Menolascina Giuseppe, erano condannati in relazione a due reati di tentato furto aggravato e sei reati di furto consumato, fatti accaduti tra il 29 marzo e il 17 aprile 2021.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 1950/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio osserva in primo luogo che i motivi di ricorso nn. 1 e 2 presentati dalla difesa di Petrone sono aspecifici e si limitano genericamente ad evidenziare l'assenza di motivazione su tali profili circostanziali laddove, invece, seppur stringatamente, la Corte di appello nel complessivo inquadramento del trattamento sanzionatorio, rifacendosi alla conforme sentenza di primo grado, ha accolto l'impianto circostanziale spiegando di condividere la constatazione di un ristoro parziale e quindi insufficiente e inidoneo a integrare l'attenuante ex art. 62, n. 6, cod.pen.. Del resto, non si trascuri che il differenziale di circa 300 eu -o si riferisce comunque alle sole parti civili costituite, non all'intero danno cagionato a tutti i soggetti che hanno subito i furti o i tentati furti.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pentito furto di lieve entità perseguimento penale per truffa confisca dei proventi di reato reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
La responsabilità penale è personale anche nella dosimetria della pena e pertanto nella valutazicne della sua congruità ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PETRONE TOMMASO nato a BARI il 09/01/1991 PELLICANO GIOVANNI nato a BARI il 06/07/1992 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato SCIARRILLO ANDREA del foro di ROMA, in sostituzione dell'avv. ANGELINI ANGELICA del foro di LECCE in difesa della parte civile AMATI VITANTONIO che depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese si associa alle conclusioni del Procuratore Generale. E' presente l'avvocato NAPOLI MARIUCCIA del foro di ROMA, che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. CASADIBARI MARIANNA del foro di BARI difensore di m( PETRONE TOMMASO si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Petrone Tommaso e Pellicano Giovanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1858/22 che confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi del 9 dicembre 2021 con cui gli odierni ricorrenti, in concorso con il coimputato Menolascina Giuseppe, erano condannati in relazione a due reati di tentato furto aggravato e sei reati di furto consumato, fatti accaduti tra il 29 marzo e il 17 aprile 2021.

2. Il ricorrente Petrone Tommaso lamenta, con tre motivi di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare o avrebbe motivato contraddittoriamente circa le doglianze già prospettate in appello relative al mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62, n. 6, e 62-bis cod. pen. nonché circa la quantificazione della pena.

3. In particolare, la difesa di Petrone lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. evidenziando che l'imputato Petrone, ha offerto la somma di euro 350,00 alle parti civili costituite, a fronte di un danno di euro 663,00, (dato trascurato dalle due conformi sentenze) ma ciò nonostante non avveniva il riconoscimento della circostanza richiesta.

4. Con un secondo motivo di ricorso la difesa di Petrone evidenzia l'omessa motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la cui motivazione sarebbe :stata esposta in modo contraddittorio dalla corte di appello che pur dando atto dello stato di incensuratezza lo ha ritenuto irrilevante.

5. Con un terzo motivo di ricorso la difesa di Petrone lamenta la completezza e la logicità della motivazione circa la determinazione della pena muovendo da una pena base superiore al minimo edittale.

6. Con motivi aggiunti la difesa di Petrone insiste nel secondo motivo di ricorso e prospetta altresì la violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. avendo la cori:e di appello disatteso le doglianze circa la motivazione su ogni aumento di pena per i reati ritenuti legati dal vincolo della continuazione.

7. Pellicano Giovanni con un unico motivo di ricorso lamenta la mancanza della motivazione o comunque l'illogicità e la contraddittorietà della stessa con riferimento sia alla mancata esclusione della recidiva sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare il ricorrente Pellicano, richiamando quanto già sostenuto in sede di appello aggredendo la sentenza del tribunale, ribadisce che l'aumento facoltativo della recidiva non può essere fondato soltanto sulla circostanza dell'esistenza di precedenti penali richiedendosi un'applicazione non automatica dell'istituto della recidiva ma viceversa una relazione qualificata tra tali precedenti e il delitto sub iudice; gli stessi motivi anzi avrebbero dovuto portare il giudice di appello a considerare i non gravi precedenti penali e l'ammissione di responsabilità del Pellicano, e indurre il giudice di appello a concedere le attenuanti generiche.

8. Il procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

9. La parte civile Amati Vitantonio si è associata alle conclusioni del P.G. e ha depositato nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio osserva in primo luogo che i motivi di ricorso nn. 1 e 2 presentati dalla difesa di Petrone sono aspecifici e si limitano genericamente ad evidenziare l'assenza di motivazione su tali profili circostanziali laddove, invece, seppur stringatamente, la Corte di appello nel complessivo inquadramento del trattamento sanzionatorio, rifacendosi alla conforme sentenza di primo grado, ha accolto l'impianto circostanziale spiegando di condividere la constatazione di un ristoro parziale e quindi insufficiente e inidoneo a integrare l'attenuante ex art. 62, n. 6, cod.pen.. Del resto, non si trascuri che il differenziale di circa 300 eu -o si riferisce comunque alle sole parti civili costituite, non all'intero danno cagionato a tutti i soggetti che hanno subito i furti o i tentati furti.

2. In particolare, in relazione ai motivi di ricorso nn. 2 e 3 presentati da Petrone e al motivo presentato da Pellicano, sebbene su due profili diversi, si noti che sostanzialmente si inpugna l'impianto motivazionale di primo grado che è ragionevolmente recepito nella motivazione dell'appello.

3. Al riguardo il Collegio evidenzia che la motivazione della corte di appello accoglie e ribadisce, sotto ogni profilo sanzionatorio, il rapporto tra i precedenti di Pellicano, il ruolo di Petrone, la fattispecie concorsuale, la gravità e molteplicità dei fatti e la meritevolezza, negata ad entrambi i ricorrenti, delle attenuanti generiche. Laddove considera anche l'assenza di elementi positivi la corte, rigettando l'appello, espone l'impossibilità di attenuare ulteriormente la pena e la necessità di valutare che i reati commessi non appaiono scollegati ma piuttosto sintomatici di un'opinabile scelta di vita. Non implicitamente, quindi, le doglianze hanno avuto una motivazione di rigetto senza omissioni, cadute logiche o incoerenze, come del resto emerge dalla considerazione che per intero è stata confermata la motivazione della sentenza di primo grado.

4. Dalla lettura di entrambi i provvedimenti di condanna, infatti, emerge complessivamente che il giudizio sulla gravità del fatto è sistematicamente imperniato sulla descrizione di un fatto ontologicamente incompatibile (sia per l'entità della somma versata, sia la tipologia di danno arrecato dai furti, sia per il complessivo contesto criminoso operativo nella medesima zona con modalità esecutive particolarmente indicative di capacità aggressive) con le attenuanti richieste.

5. Lo stesso dicasi, ancora circa il terzo motivo di ricorso di Petrone che prospetta la mancata o contradditoria motivazione sulla quantificazione della pena e dei singoli aumenti per i reati satelliti ritenuti in continuazione. Invero, emerge in modo chiaro, la coerenza con la sentenza di primo grado la cui conferma comprende logicamente anche la condivisione delle esplicite considerazioni di tale sentenza sia sulla pena del reato più grave, sia sugli aumenti di pena di venti giorni per ciascun reato ritenuto in continuazione.

6. Parimenti si evidenzi che la motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena appare coerente e congrua con la constatazione che l'incensuratezza non è elemento prevalente per una considerazione attenuata dei plurimi fatti contro il patrimonio a fronte del parziale risarcimento e della comparazione con la pena irrogata agli altri coimputati. La responsabilità penale è personale anche nella dosimetria della pena e pertanto nella valutazicne della sua congruità ex art. 133 cod. pen. e della modulazione della stessa.

7. Attesa la conformità delle decisioni non si tratta, pertanto, di motivazioni omissive, lacunose o contraddittorie sul punto della determinazione della pena, delle circostanze richieste da entrambi i ricorrenti e non concesse, e della recidiva considerata per Pellicano.

8. In particolare, su quest'ultimo punto, il ricorso della difesa di Pellicano sul giudizio che ha portato a considerare la recidiva e a non concedere le circostanze attenuanti generiche, ancora sostanzialmente aggredendo la completezza e la coerenza argomentativa della motivazione di appello, non ha spiegato come le pur sintetiche ma esaustive considerazioni della sentenza circa il quadro circostanziale e il ruolo aggravatore dei precedenti inducano un vizio logico che consenta al giudice di legittimità di cogliere una tale lacuna logica da travolgere la validità della sentenza. La mera prospettazione, in sede di ricorso, di avere disatteso quanto richiesto nei precedenti gradi di giudizio non conduce a ritenere sul piano logico che gli argomenti spesi nella motivazione della sentenza impugnata siano automaticamente contraddittori, senza dover entrare nel merito di quelle valutazioni.

9. Non si rileva pertanto alcuna contraddittorietà o vizio logico della motivazione e, in definitiva, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ciascuno nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile Amati Vitantonio in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 2.457,00 cltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ciascuno nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile Amati Vitantonio in questo giudizio di legitt