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Ordinanza — n. 1931/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to substantive merit claim on evidence and motivation under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court converted the cassation appeal into a regular appeal by ordering the transmission of files to the Court of Appeal in Turin. The appellant argued that the lower court erred in granting privileged evidentiary value to a police report regarding the time of alcohol consumption, claiming the report was signed by an absent officer and contradicted by other evidence. The Court ruled that because the appeal included a substantive challenge to the motivation under Article 606, paragraph 1, letter (e) of the Code of Criminal Procedure, it could not be examined via summary procedure and must be heard on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: A cassation appeal containing a challenge to the motivation of the judgment under Art. 606, comma 1, letter (e) cannot be examined via summary procedure and must be converted into an appeal.

Parole chiave

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summary procedure conversion substantive merit claim violation of motivation privileged evidentiary value code of criminal procedure guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez.
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Va quindi ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860
569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860; Sez.
Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Zaratye, Rv. 242789
236860; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Zaratye, Rv. 242789; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, De Boni, Rv. 261208
Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834
261208; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICI ROBERTO nato a MILANO il 18/08/1962 avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Novara - giudicando nelle forme del rito abbreviato in sede di opposizione a decreto penale di condanna - ha condannato Roberto Giudici alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e con sostituzione della pena principale con quella dello svolgimento di lavori di pubblica utilità per 266 ore complessive, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno.

Il giudice ha premesso l'esposizione dei fatti, rilevando che l'imputato era stato sottoposto a controllo etilonnetrico alle ore 22,20 del 13/07/2021 il quale aveva dato esito positivo, atteso che la prima prova (eseguita dalla ore 22,24) aveva evidenziato un tasso pari a 1,69 g/I e la prova successiva, eseguita alla ore 22,40, un tasso di 1,64 (VI; ha evidenziato la piena valenza probatoria del verbale redatto dalla Polizia, nella parte in cui aveva dato conto delle circostanze che avevano condotto gli operanti ad effettuare accertamenti sulla persona dell'imputato e, in ogni caso, la piena valenza probatoria degli esiti del predetto esame; ha altresì rilevato la non dirimenza della prova a discarico fornita dall'imputato in quanto la circostanza che lo stesso, dopo che l'auto era rimasta in panne, avesse contattato l'assistenza stradale alle ore 21,59, non sarebbe andata a scalfire la solidità dell'impianto accusatorio; ritenuta quindi sussistente l'aggravante dell'orario notturno e applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, ha applicato all'imputato la pena suddetta.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso Angelo Iannello, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fede privilegiata riconosciuta alla comunicazione di notizia di reato, per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Ha dedotto che il giudice procedente avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata alla comunicazione di notizia di reato, firmata da operante non presente ai fatti di causa e che avrebbe riportato unicamente circostanze a lui riferite de relato dagli agenti che avevano eseguito gli accertamenti; ha quindi dedotto che - sulla base del materiale probatorio versato in atti dalla difesa - era emerso che l'imputato, rimasto in panne con la propria autovettura per la lacerazione dello pneumatico anteriore destro, aveva accostato a bordo strada e richiesto l'intervento del carro attrezzi, effettuando la relativa telefonata alle ore 21,59; mentre il controllo era quini stato eseguito dopo ventuno minuti, intervallo di tempo durante il quale l'imputato aveva assunto alcool tramite assunzione del contenuto di alcuni campioni di bevande alcoliche detenuti nella vettura e quindi in un momento in cui non si trovava più alla guida, deducendo il conseguente errore di diritto commesso dal GUP nella parte in cui aveva fondato la propria decisione sul solo contenuto della comunicazione di notizia di reato e sull'erroneo presupposto del suo valore fidefaciente; evidenziava che, adito in sede di opposizione avverso il decreto prefettizio di sospensione della patente di guida, il giudice di pace di Novara aveva sospeso la relativa efficacia esecutiva del provvedimento e che uno degli agenti operanti - in tale sede - aveva dichiarato che il contenuto della comunicazione di notizia di reato non corrispondeva alla sua annotazione; ha quindi dedotto che la circostanza che l'imputato fosse stato controllato alle ore 22,20 dopo averlo visto accostare sulla piazzola d'emergenza, scendere dall'auto e poi rimettersi alla guida era da intendersi smentita dal materiale probatorio effettivamente utilizzabile.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il presente ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art.569, comma 3, cod.proc.pen..

2. Va infatti rilevato che l'odierno ricorrente ha espressamente proposto, con l'atto di impugnazione, anche la censura prevista dall'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., specificamente censurando sotto il profilo . della illogicità la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha attribuito prevalente valenza probatoria - in ordine all'effettivo orario di assunzione delle sostanze alcoliche - al contenuto della comunicazione di notizia di reato (sul presupposto, deduttivamente erroneo, della relativa fede privilegiata) rispetto agli elementi di fatto apportati dalla difesa.3. Va quindi ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett.

e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Zaratye, Rv. 242789; Sez. 3, Ordinenza n. 48978 del. 08/10/2014, De Boni, Rv. 261208; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834).

4. Ne consegue, che il ricorso va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per il giudizio. Co