Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1864/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1864/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza pronunciata il 3 maggio 2023, su concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trapani ha applicato a Abdelkabir Dakkaki per il reato di cui all'art. 186, comma 1 lett. c), e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Alcamo l'11 dicembre 2021) la pena di mesi cinque, giorni venti di arresto ed C 1.600,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186, comma 9 bis, del medesimo decreto. Non è stata disposta l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1864/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare all'imputato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'autovettura targata BW072DB (se di proprietà dell'imputato).

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale grave eccesso di velocità abuso di alcol sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata il 3 maggio 2023, su concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trapani ha applicato a Abdelkabir Dakkaki per il reato di cui all'art.
art. 606 cod. proc. pen
21369 del 26/09/2019, tale censura può essere oggetto di ricorso per cassazione secondo il regime di impugnazione ordinario, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., «afferente, dopo il preliminare accertamento della non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., alla legittimità dell'accordo» (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: DAKKAKI ABDELKABIR nato in Marocco il 01/01/1990 avverso la sentenza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'autovettura,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 3 maggio 2023, su concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trapani ha applicato a Abdelkabir Dakkaki per il reato di cui all'art. 186, comma 1 lett. c), e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Alcamo l'11 dicembre 2021) la pena di mesi cinque, giorni venti di arresto ed C 1.600,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186, comma 9 bis, del medesimo decreto. Non è stata disposta l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare all'imputato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'autovettura targata BW072DB (se di proprietà dell'imputato).

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'autovettura.

4. Deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità del ricorso. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso di specie, il ricorrente si duole della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie e, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 21369 del 26/09/2019, tale censura può essere oggetto di ricorso per cassazione secondo il regime di impugnazione ordinario, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Si è ritenuto, infatti, che l'ambito di operatività dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. sia circoscritto alle sole statuizioni che riflettono il contenuto dell'accordo e si è osservato che le sanzioni amministrative accessorie non vi rientrano, né costituiscono oggetto del controllo demandato .al giudice dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., «afferente, dopo il preliminare accertamento della non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., alla legittimità dell'accordo» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, pag. 17 della motivazione).

5. Nel merito, il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 186, cornma 2, lett.

c) cod. strada, all'accertamento del reato «consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni». La durata di questa sanzione è raddoppiata se il veicolo col quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea ad esso; in caso contrario, deve essere disposta la confisca del veicolo. L'art. 186, comma 2 quater, stabilisce, inoltre, che «le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto disporre le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo (se di proprietà dell'imputato) e della sospensione della patente della quale avrebbe dovuto determinare la durata. Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040;

Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903).

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e (eventualmente) della confisca, con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio su questi punti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Trapani in diversa composizione. Così deciso