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Sentenza — n. 1849/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1849/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1849/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ricorre avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del Tribunale del riesame di Trieste c:he, in riforma dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Udine del 29/04/2023, ha sostituito l'originaria misura della custodia in carcere applicata a Tafa Elton con la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g (Questura di Udine), tutti i giorni agli orari da concordare, e la sua liberazione se non detenuto per altra causa;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1849/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) e 275 cod. proc. pen., premettendo che non sono in discussione i gravi indizi in ordine ai reati contestati, riconosciuti dallo stesso Tribunale del riesame, né la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett.

Parole chiave

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restrizione di libertà scarcerazione misura sostitutiva della detenzione condizioni di detenzione controllo periodico della detenzione liberazione condizionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: TAFA ELTON nato il 04/02/1982 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/gertità le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI ie jr-AA ' udito ilil difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ricorre avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del Tribunale del riesame di Trieste c:he, in riforma dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Udine del 29/04/2023, ha sostituito l'originaria misura della custodia in carcere applicata a Tafa Elton con la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g (Questura di Udine), tutti i giorni agli orari da concordare, e la sua liberazione se non detenuto per altra causa;

2. Con l'unico motivo sollevato, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 lett.

b) e 275 cod. proc. pen., premettendo che non sono in discussione i gravi indizi in ordine ai reati contestati, riconosciuti dallo stesso Tribunale del riesame, né la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett.

c) codice di rito, di cui anche ha dato atto il medesimo Tribunale. Il Gip di Udine aveva ritenuto esistente un concreto pericolo di fuga per il Tafa, il quale risulta senza fissa dimora, cori conseguente facilità a rendersi irreperibile. Il ricorrente evidenzia l'omessa valutazione dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga per Tafa rispetto alla scelta e alla idoneità della misura disposta; mancando nel provvedimento impugnato qualsivoglia riferimento al pericolo di fuga, pur valorizzato nell'ordinanza originaria, non vi è scrutinio sull'adeguatezza della misura rispetto all'anzidetto pericolo.

Vi sarebbe poi un'altra, maggiormente significativa, illogicità, ricavabile dalla semplice lettura dell'ordinanza e consisl:ente nel fatto che il Tribunale ha consapevolmente disposto la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano avanti la p.g. ad una persona priva di stabile dimora in Italia e che, a dire della stessa difesa, si trovava solo casualmente e transitoriamente sul territorio nazionale. Così stando le cose, non si comprende come possa essere applicata e rispettata la misura disposta.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio, 4. In data 10/10/23, il difensore di Tafa Elton, avv. Sonia Pasca, ha fatto pervenire in cancelleria alcuni allegati e una memoria difensiva. Tra gli allegati, per quanto di rilievo nel caso che occ:upa, è stata trasmessa copia dell'ordinanza del 10/07/2023 (in epoca, quindi, antecedente al ricorso) con cui il Gip ha disposto la revoca della misura cautelare dell'obbligo di firma.5. Ne consegue che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, essendone venuta meno l'unica ragione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consigliere esten