Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 625/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 625/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

È fondato il primo motivo di ricorso, non avendo la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del reato, per il quale non è stato operato l'aumento di pena per la recidiva, dalla stessa riqualificato in termini di tentativo. Occorre premettere che, per attuale consolidato principio di legittimità, che in questa sese si intende ribadire, in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714, la quale, in motivazione, ha precisato che il richiamo ai precedenti penali dell'imputato in sede di calcolo della pena e ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non comporta, neppure implicitamente, il riconoscimento della recidiva e il conseguente aumento del termine di prescrizione; sul punto si veda anche, in motivazione - pag. 15 e ss. - Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 625/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Sacchettino, Rv. 275319). 2.2. Trattasi di principio di diritto, quello sancito dalla citata sentenza «Sacchettino», che, per medesimezza di ratio trova applicazione all'ipotesi, come quella di specie, in cui sarebbe stato operante il meccanismo previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., e, quindi, quando, operato l'aumento per la prima aggravante a effetto speciale, non si sia proceduto all'ulteriore aumento, facoltativo, fino a un terzo.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte ricusazione del pubblico ministero decisione incidentale impugnabile diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 102 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORTUSO DOMENICA nato a PALMI il 01/06/1954 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; udito l'avvocato SALERNO MARIA GRAZIA, del foro di Palmi, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato CACCAMO MARIA TERESA, in difesa dell'imputata ORTUSO DOMENICA. RITENUTO INI FATTO 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, con cui, in parziale riforma della condanna per furto consumato, è stata accertata la responsabilità di Domenica Ortuso, previa ciierubricazione in tentativo di furto ex artt. 56, 624 e 625, n. 4 e 7, cod. pen. (commesso il 26 marzo 2013), è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, fondato su due motivi.

2. La ricorrente con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato, in quanto riqualificato in termini di tentativo di furto pluriaggravato commesso il 26 marzo 2013, in considerazione della sostanziale esclusione della contestata recidiva, non avendola i giudici di merito considerata, tanto in termini di presupposti oggettivi della preesistenza di condanne quanto in ordine alla sua eventuale rilevanza circa il trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento della deposizione del querelante (Antonino Montagnese), nella parte in cui sarebbero state ritenute sussistenti le aggravanti della destrezza, nonostante il mero utilizzo di una borsa per occultare i beni prelevati dagli scaffali del supermercato, e dell'esposizione a pubblica fede, nonostante la presenza di sistemi antitaccheggio e di videosorveglianza continua al punto da monitorare la condotta delittuosa.

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il primo motivo di ricorso, non avendo la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del reato, per il quale non è stato operato l'aumento di pena per la recidiva, dalla stessa riqualificato in termini di tentativo.

2. Occorre premettere che, per attuale consolidato principio di legittimità, che in questa sese si intende ribadire, in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714, la quale, in motivazione, ha precisato che il richiamo ai precedenti penali dell'imputato in sede di calcolo della pena e ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non comporta, neppure implicitamente, il riconoscimento della recidiva e il conseguente aumento del termine di prescrizione; sul punto si veda anche, in motivazione - pag. 15 e ss. - Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328). 2.1. La valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, come nella specie avvenuto tanto in primo quanto in secondo grado, non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, -- sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Sacchettino, Rv. 275319). 2.2. Trattasi di principio di diritto, quello sancito dalla citata sentenza «Sacchettino», che, per medesimezza di ratio trova applicazione all'ipotesi, come quella di specie, in cui sarebbe stato operante il meccanismo previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., e, quindi, quando, operato l'aumento per la prima aggravante a effetto speciale, non si sia proceduto all'ulteriore aumento, facoltativo, fino a un terzo.

3. Orbene, nella specie, contestata ab origine la recidiva specifica e infraquinquennale, i giudici di merito, pur avendo valorizzato i precedenti penali ai fine di escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non hanno ritenuto la stessa in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputata, essendo stati silenti sul punto e non avendo operato alcun aumento di pena (neanche in applicazione del meccanismo di cui all'art. 63, comma 4, cod. proc. pen.), invece determinata in considerazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 4 e 7, cod. pen.

4. Ne consegue che, come correttamente dedotto dal ricorrente con il primo motivo, il reato in oggetto, riqualificato in appello in termini di tentativo, si è estinto, antecedentemente alla sentenza di secondo grado, per intervenuta prescrizione essendo maturato il termine massimo di otto anni e quattro mesi dalla data di commissione, in ragione dell'implicita esclusione della circostanza aggravante della recidiva qualificata, pur in considerazione delle intervenute sospensioni del decorso del detto termine in forza di rinvii disposti per legittimo impedimento del difensore (all'udienza del 3 novembre 2015, in primo grado) e su istanza della difesa (all'udienza dell'Il ottobre 2022, in secondo grado).5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per presc