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Sentenza — n. 23/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for drunk driving due to failure to double license suspension when vehicle belonged to third party.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General successfully appealed a first-instance judgment regarding Elvir Berbic for drunk driving, arguing the court applied an insufficient license suspension. The court found the vehicle was owned by a third party, a fact triggering a statutory requirement to double the suspension period. Consequently, the cassation court annulled the original sentence regarding the administrative penalty, remanding the case to set the suspension at the legally mandated minimum of two years.

Regesto Legislator

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Art. 186, secondo comma, lett c) e 186 comma 2 sexies CdS; When the vehicle involved in drunk driving is owned by a third party, the statutory license suspension must be doubled, and a sentence below this minimum is legally flawed.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving penalty license suspension minimum third party vehicle statutory doubling rule cassation annulment accessory administrative sanction penal minimum violation infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, secondo comma, lett c) CdS
Al Berbic è stato contestato il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett c) e 186 comma 2 sexies CdS, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo fissato nel minimo in anni uno.
Art. 186 comma 2 sexies CdS
Al Berbic è stato contestato il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett c) e 186 comma 2 sexies CdS, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo fissato nel minimo in anni uno.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BERBIC ELVIR nato il 14/10/1975 avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.11 procuratore presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia che, nel definire il processo a carico di Berbic Elvir per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, secondo comma, lett c) e 186 comma 2 sexies CdS aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata inferiore al minimo di legge (mesi sei anziché nella cornice ricompresa tra uno e due anni). Inoltre, non era stato disposto il raddoppio della sanzione, trattandosi di veicolo di proprietà di terzi.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Al Berbic è stato contestato il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett c) e 186 comma 2 sexies CdS, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo fissato nel minimo in anni uno. Risulta inoltre dal capo di imputazione ( e di ciò dà atto il PG nella requisitoria scritta) che il veicolo condotto dall'imputata era intestato a terzi: in tale ipotesi, la norma sopra citata prevede che la durata della disposta sospensione della patente di guida venga raddoppiata. E' stata dunque applicata una pena inferiore al minimo previsto dalla legge.

4. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, potendosi procedere alla rideterminazione della pena nella misura del minimo edittale ( e cioè in anni uno raddoppiati in complessivi anni due), posto che il giudice di merito aveva fissato la sanzione accessoria nella misura minima.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in due anni. Così deciso in Roma il 21 novembre 2023 Il Consigliere