Cassation annuls traffic accident conviction for insufficient speed due to lack of specific velocity assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for negligent traffic accident caused by insufficient speed. The appellate court had found the defendant liable for failing to adapt speed to prevent a risk created by another driver's failure to yield, without specifying the exact speed required. The Supreme Court ruled that for 'elastic' safety rules, the lower court must explicitly determine the specific speed that would have reasonably prevented the accident ex ante, rather than assuming a speed that merely avoided the outcome ex post.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 bis cod. pen.; Art. 141 comma 2 cod. strada: In negligent crimes involving elastic safety rules, the court must explicitly determine the specific speed capable of preventing the accident ex ante, not merely the speed that avoided the outcome ex post.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLINI EDUARDO GIUSEPPE nato a SAN PIETRO AVELLANA il 18/03/1953 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori presenti: avvocato PAOLO ALMA, del foro di ROMA, per la parte civile DI DOMENICO MONICA, anche in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato FRANCO MORETTI, difensore della parte civile RICCI MARIA FIORINA, il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso depositando conclusioni e note spese; avvocato SIMONETTA FULCO, del foro di ROMA, per le parti civili DI DOMENICO MILENA, VARLESE ARCANGELO e VARLESE ALESSIA, la quale, associandosi alle conclusioni dell'avv.
Paolo Alma, ha depositato conclusioni e nota spese. avvocato MASSIMILIANO OGGIANO, del foro di ROMA, in difesa di CARLINI EDUARDO GIUSEPPE, che illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona in data 10 febbraio 2023 nei confronti di Eduardo Giuseppe Carlini. L'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., già ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, è stata applicata nella sua massima estensione determinando la pena nella misura di anni uno di reclusione. All'imputato sono stati riconosciuti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. La sentenza di primo grado è stata confermata quanto all'affermazione della penale responsabilità del Carlini per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. e per quanto riguarda le statuizioni civili.
2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 29 marzo 2016 sulla strada regionale n. 83 Marsicana, in frazione Villa Scontrone. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, quel giorno Carlini si trovava alla guida di un camper Ford Transit targato BA136MY e stava percorrendo la strada regionale Marsicana proveniente da Castel di Sangro in direzione di Alfedena. La Fiat Punto targata 5G933GV condotta da Ovidio Di Domenico, proveniente da Villa Scontrone (quindi da destra per la direzione di marcia del camper), si immise in questa strada non fermandosi allo Stop e svoltò per immettersi nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dal camper.
Essendosi accorto dell'immissione, Carlini frenò per circa sedici metri e sterzò verso sinistra. La parte anteriore del camper, entrò in collisione con la parte anteriore sinistra della Fiat Punto che si girò e fu spinta sulla banchina a sinistra della carreggiata (tenendo come riferimento la direzione di marcia Caste! di Sangro-Alfedena). Per effetto dell'urto, Di Domenico riportò lesioni che ne determinarono il decesso.
3. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello sviluppando un unico articolato motivo con quale deduce erronea applicazione dell'art. 43, comma 3, cod. pen. Il difensore osserva che all'imputato è stato ascritto un unico profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell'art. 141, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, nel non aver adeguato la velocità in presenza di una intersezione debitamente segnalata. Sottolinea che la regola cautelare che si assume violata è una regola elastica e, in questi casi, occorre evitare che il comportamento doveroso sia individuato ex post alla luce dell'evento verificatosi.La difesa osserva che, nel caso in esame, vi sono alcuni dati non controversi: - il sinistro è avvenuto nelle prime ore del mattino di una giornata serena in un tratto di strada rettilineo e perfettamente pianeggiante, dunque in condizioni di visibilità ottimale; - la persona offesa non ha rispettato il segnale di Stop presente nella intersezione, che ha incautamente impegnato senza dare la precedenza al camper condotto da Carlini; - Carlini non è riuscito a fermare il proprio veicolo e ad evitare l'impatto con l'auto della persona offesa.
A questi dati - sottolinea la difesa - se ne aggiungono altri incerti: la velocità iniziale dei veicoli; la velocità dei veicoli al momento dell'impatto; la velocità che avrebbe impedito il sinistro; la distanza tra i veicoli al momento della percezione del pericolo. A ciò si aggiunge che non è noto se l'auto condotta da D'Ovidio si sia fermata allo Stop per poi ripartire non ostante il sopraggiungere del camper o abbia del tutto omesso di fermarsi. Secondo la difesa, solo l'accertamento di tali punti controversi avrebbe consentito di giungere all'affermazione della penale responsabilità, ma la sentenza impugnata non li ha chiariti e la decisione è stata fondata esclusivamente sulle valutazioni offerte dai consulenti tecnici nominati dalle parti civili e dall'imputato, in assenza di una consulenza tecnica del Pubblico ministero e senza disporre una perizia.
In sintesi, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto moderare la propria velocità - e così facendo avrebbe evitato l'impatto - sulla base di dati di fatto incerti perché non accertati. Pertanto, la motivazione sarebbe, nella sostanza, apodittica e, perciò, carente.
4. Con memoria in data 17 ottobre 2023 il difensore ha formulato motivi aggiunti con i quali ha sviluppato, sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo già proposto. Secondo la sentenza impugnata, poiché l'incidente si è verificato in un tratto di strada rettilineo, l'imputato aveva la possibilità di avvistare l'auto condotta da Di Domenico e se questa non si arrestò allo Stop (come Carlini ha sostenuto) avrebbe dovuto rallentare, perché poteva percepire la situazione di pericolo. Il difensore sostiene che il vizio di motivazione è evidente: in primo luogo, perché il limite di velocità previsto in quel tratto di strada (come anche la sentenza riconosce) è di 90 km/h e, stando alle stime effettuate dal consulente dell'imputato, Carlini viaggiava a velocità di gran lunga inferiore (72 km/h); in secondo luogo, perché le condizioni che consentivano un tempestivo avvistamento di eventuali ostacoli non imponevano da se sole una riduzione della velocità ai sensi dell'art. 141, comma 2, cod. strada e, al contrario, consentivano di viaggiare in sicurezza a velocità non elevata; infine perché la sentenza non ha neppure indicato quale sarebbe stata la velocità doverosa.
Alla luce di tali considerazioni, la difesa sostiene che, nel caso di specie, la velocità doverosa sarebbe stata ricostruita come quella capace di evitare l'impatto (dunque con valutazione ex post), dopo aver preso atto che - pur avendo avvistato il veicolo condotto da Di Domenico, pur essendosi reso conto che la macchina non si era fermata allo Stop e pur avendo frenato - Carlini non era riuscito ad evitare l'incidente. I giudici di merito, dunque, avrebbero omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei requisiti della colpa, sia per quanto riguarda l'identificazione della regola cautelare violata, sia per quanto riguarda la concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento, sia per quanto riguarda l'identificazione della condotta alternativa doverosa.
5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte alle quali si è richiamato in sede di discussione orale e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso che, a suo avviso, non si confronta con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento.
2. Nel confermare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la sentenza impugnata ha preso le mosse da alcuni dati: - in assenza di accertamenti di segno contrario, il limite di velocità sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, deve ritenersi di 90 km/h; - la velocità mantenuta dal camper condotto da Carlini prima dell'avvistamento della vettura è stata determinata in 78 km/h dal consulente della difesa e in 95 Km/h dai consulenti delle parti civili; - la velocità dell'auto condotta da Di Domenico al momento dell'impatto era pari a 20 km/h sia per il consulente della difesa che per il consulente delle parti civili; - sulla strada percorsa da Carlini era presente un segnale verticale di intersezione con diritto di precedenza posto 150 metri prima dell'intersezione stessa; - il tratto di strada è rettilineo, al momento dei fatti la visibilità era ottima, la strada laterale che termina con l'intersezione è visibile dalla strada principale.
Muovendo da queste premesse la sentenza impugnata sostiene che Carlini poteva avvistare l'autovettura condotta da Di Domenico mentre si approssimava all'intersezione; avrebbe dunque dovuto prevedere che potesse impegnare la carreggiata senza fermarsi; di conseguenza, avrebbe dovuto adeguare la propria velocità a tale situazione e assicurarsi di poter conservare il controllo del veicolo che stava guidando nell'eventualità di un imprudente comportamento del conducente della macchina. Rispondendo a un rilievo formulato dall'appellante, secondo il quale, per escludere che Carlini potesse fare affidamento sulla corretta condotta di guida del Di Domenico, sarebbe stato necessario sapere se egli si fermò allo Stop (come sostenuto dai consulenti delle parti civili) o non lo fece (come sostenuto dall'imputato e dal suo consulente tecnico); la Corte di appello osserva che, in entrambi i casi, l'altrui comportamento imprudente sarebbe stato prevedibile e pertanto inidoneo ad escludere la sussistenza di un profilo di colpa a carico dell'imputato.
La Corte territoriale sostiene dunque che: se avesse visto l'auto fermarsi, Carlini non avrebbe potuto comunque fare affidamento sul fatto che la stessa non sarebbe ripartita; se si accorse che non si fermava, a maggior ragione, avrebbe dovuto rallentare per assicurarsi che il conducente rispettasse il diritto di precedenza. Richiamando principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, la sentenza impugnata osserva (pag.
10) che la disposizione di cui all'art. 141 cod. strada impone una «misura di diligenza massima richiedendo a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità del comportamento di terze persone, purché esso rientri nei limiti della prevedibilità». Ne desume che, nel caso di specie, anche una velocità inferiore ai 65 km/h sarebbe stata «del tutto esigibile».
A tali considerazioni, la Corte di appello aggiunge che l'impatto si verificò sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa da Carlini perché questi, nell'impossibilità di arrestare tempestivamente la marcia a causa della velocità non adeguata, compì «una improvvida manovra di emergenza» cercando di aggirare l'ostacolo sulla sinistra». Pare desumerne (ma la affermazione è formulata in termini dubitativi) «che, verosimilmente, se Carlini avesse continuato a percorrere la corsia di sua pertinenza, l'impatto non si sarebbe verificato».
3. Secondo i giudici di primo e secondo grado, il comportamento della vittima, che non si fermò allo Stop o, comunque, si immise nella carreggiata ancorché dalla sua sinistra stesse sopraggiungendo il camper condotto da Carlini, non fu causa esclusiva dell'evento che sarebbe comunque ascrivibile anche a comportamento colposo dell'imputato.Il profilo di colpa individuato a carico di Carlini è costituito dal non aver rallentato non ostante la presenza dell'intersezione, debitamente segnalata, ed anche se l'ottima visibilità e l'andamento rettilineo della strada principale consentivano di vedere che dalla strada laterale sopraggiungeva una macchina.
Come noto, in tema di delitti colposi, «per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia della dipendenza dell'evento dalla condotta in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa (intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio)» (così, testualmente, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645, pag. 5 della motivazione).
Nel caso in esame, all'affermata possibilità per Carlini di avvistare il veicolo condotto da Di Domenico, corrisponde la possibilità per Di Domenico di avvistare il veicolo condotto da Carlini; ma, mentre quest'ultimo poteva pensare che Di Domenico si fermasse a dargli la precedenza, Di Domenico non poteva nutrire alcuna aspettativa in tal senso. Ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato, dunque, non è ininfluente sapere a quale velocità Carlini viaggiava. Si tratta di una informazione necessaria, non soltanto per verificare se l'imputato abbia violato la regola cautelare rigida che gli imponeva di non superare i 90 km/h (come sostenuto dai consulenti delle parti civili) o non lo abbia fatto (come sostenuto dal consulente della difesa); ma anche perché sul rispetto del limite di velocità Di Domenico avrebbe potuto fare affidamento quando decise di immettersi nella strada pur avendo visto sopraggiungere un camper.
Tale informazione (che non compare nella sentenza impugnata e neppure in quella di primo grado) sarebbe stata necessaria, inoltre, per comprendere quale velocità Carlini avrebbe dovuto tenere per evitare l'impatto, tenuto conto dei tempi di reazione e della distanza tra il punto in cui l'avvistamento era possibile e il punto dell'impatto. Avrebbe consentito, infine, di valutare se la deviazione sull'opposta corsia di marcia fu necessitata dalla velocità eccessiva o si trattò di un tentativo estremo volto ad evitare un urto comunque inevitabile.
4. Nella sentenza impugnata nessuna di queste circostanze è stata chiarita. Si è ritenuto sufficiente, infatti, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento «trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità» (cfr. Sez 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223;
Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277). Tale principio, se rapportato - come è doveroso nel caso di specie - al diritto di precedenza, porta a ritenere che di un tale diritto il conducente non debba abusare essendo comunque obbligato a porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada, i quali non gli accordino la precedenza dovuta (fra le tante: Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018, Rossi, Rv. 273407; Sez. 4, n. 24121 del 15/03/2011, Iannuzzi, Rv. 250702).
Sarebbe paradossale, tuttavia, se questi principi comportassero - come la sentenza impugnata sembra ritenere - una sorta di automatismo nella affermazione della penale responsabilità del conducente favorito dal diritto di precedenza che non sia riuscito ad evitare l'impatto con un veicolo che quel diritto non abbia rispettato. Se è vero, dunque, che il mancato rispetto del dovere di dare la precedenza è prevedibile e che l'utente della strada può rispondere anche in presenza di un altrui comportamento imprudente; è pur vero che, per affermare la responsabilità a titolo di colpa, è necessario individuare, con attenta valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, la regola cautelare violata e verificare che il rispetto di quella regola avrebbe consentito di evitare l'evento.
Nel caso di specie, si è contestato a Carlini di non aver adeguato la velocità del mezzo che stava conducendo all'approssimarsi di una intersezione. Si è sostenuto che egli aveva piena visibilità della strada che percorreva e di quella secondaria, ed era perciò in condizione di avvedersi che da quella strada stava sopraggiungendo un veicolo. Non si è tenuto conto però del fatto che tale piena visibilità riguardava anche il conducente dell'auto obbligata al rispetto del diritto di precedenza e non si è chiarito se la strada laterale fosse visibile per tutta la sua lunghezza o solo in parte.
In sintesi, all'imputato è stato addebitato di non aver adeguato la velocità al fine di prevenire il pericolo che poteva derivare dal mancato rispetto dell'obbligo di dare la precedenza da parte del conducente dell'auto che sopravveniva dalla strada laterale: un pericolo il cui concretizzarsi non era imprevedibile, ma era comunque tutt'altro che certo. Nel farlo non si è ritenuto di dover chiarire a quale distanza dall'intersezione le due auto avrebbero potuto reciprocamente avvistarsi. Soprattutto, non si è esplicitato quale velocità avrebbe potuto essere valutata adeguata.
Dunque, si è ritenuta tale quella che ex post avrebbe evitato l'evento e non, come sarebbe stato doveroso, quella che, nella situazione data, con valutazione ex ante, sarebbe stata ragionevolmente in grado di evitarlo.4.1. Poiché è stato omesso ogni accertamento sulla velocità tenuta dal Carlini e, quindi, sull'eventuale superamento da parte sua del limite di velocità previsto in quel tratto di strada (un accertamento sulla cui doverosità non è il caso di spendere parole), la regola cautelare ritenuta violata è quella prevista dall'art. 141, comma 2, cod. strada.
La responsabilità per colpa è stata affermata, dunque, per la ritenuta violazione di una regola elastica. Ciò impone di ricordare che «nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosìddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente, senza esplicitare quale fosse la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava - non "ex post" ma "ex ante" - ragionevolmente in grado di evitare l'investimento)» (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871; nello stesso senso:
Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, Belli, Rv. 267387; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro, Rv. 269254; Sez. 4, n. 29206 del 20/06/2007, Di Caterina, Rv. 236905).
5. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per n