Cassation court annuls police order due to failure to grant 48-hour defense period before validation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the G.I.P. order validating a police measure imposing a five-year appearance obligation on the defendant. The defense argued that the 48-hour period required for reviewing investigative files and submitting memorials was violated, as the order was validated before the notification deadline expired. The Court agreed, ruling that the failure to observe this strict timeline nullified the order because it prevented the effective exercise of the right to defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 3 legge n. 401/1989; Art. 178 lett. C) cod. proc. pen.: The validation of a police order imposing personal liberty restrictions is null if the 48-hour period for the recipient to examine files and submit defenses has not elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tria Mattia, nato a Sant'Angelo Lodigiano il 19-11-1994, avverso l'ordinanza del 24-05-2023 del G.I.P. del Tribunale di Lodi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Depositata in Cancelleria oggi- 3 1 ^T, 2124
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 maggio 2023, depositata il giorno successivo alle ore 9, il G.I.P. del Tribunale di Lodi convalidava il provvedimento emesso il 22 maggio 2023, con cui il Questore di Lodi aveva imposto a Mattia Tria, in aggiunta al divieto di accedere ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e amichevoli, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per 5 anni, presso la Stazione dei C.C. di Sant'Angelo Lodigiano in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del Sant'Angelo Lodigiano 1907. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito del deferimento di Tria per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., commesso in occasione della partita di calcio tra il Sant'Angelo Lodigiano e il Fanfulla, disputata il 23 aprile 2023.
2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. lombardo, Tria, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C) cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando che il provvedimento del Questore è stato notificato a Tria il 23 maggio 2023, mentre la convalida del G.I.P. risale al 25 maggio 2023, alle 9.00, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, per cui non è stato dato alla difesa il tempo necessario per valutare il materiale investigativo, redigere e depositare memorie.
Con il secondo motivo, la difesa censura il difetto di motivazione con riferimento all'omessa spiegazione delle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura due volte in occasione delle partite di calcio del Sant'Angelo Lodigiano, sia in casa che in trasferta. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. C) della legge n. 401 del 1989 in relazione all'art. 650 cod. pen., sotto il profilo della non riconducibilità della condotta attribuita al ricorrente nell'elencazione tassativa di cui al citato art.
6. Il quarto motivo ha ad oggetto il difetto di motivazione da parte del G.I.P. in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione e alla congruità della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida del giudice e notifica del provvedimento questorile all'interessato non risulta essere stato osservato, risultando dagli atti che il provvedimento del Questore di Lodi risulta notificato a Tria alle ore 10.35 del 23 maggio 2023, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta alle ore 9 del 25 maggio 2023, dovendosi fare riferimento in tal senso alla data e all'orario attestati dal cancelliere.
2. Dunque, come rilevato anche dal Procuratore generale, non è stato rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, per cui, alla luce delle richiamate premesse interpretative, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza di convalida, da ciò conseguendo pertanto la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Lodi emesso il 22 maggio 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto unicamente precisare che la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Lodi del 22.5.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il pre