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Sentenza — n. 47620/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prosecutor's appeal due to lack of interest after crime prescription. Prosecutor argues for extended prescription terms but loses on mootness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance judgment declaring the crime prescribed, arguing that statutory provisions should extend the total prescription period rather than just the base term. The court found the appeal inadmissible because the crime had already expired by May 2024, rendering the prosecution's interest in overturning the acquittal moot. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the lack of practical interest in pursuing a legally correct but practically futile result.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000: An appeal by the public prosecutor is inadmissible if the crime has already been extinguished by prescription, as the remedy must yield a practically favorable outcome.

Parole chiave

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lack of interest prescription extinction public prosecutor appeal mootness in criminal law statutory interpretation prescription period calculation Corte di Cassazione proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.Avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste, il quale deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt.
Art. 157, cod. pen.
La tesi interpretativa valorizza la dizione "i termini di prescrizione" quale espressione generica e generale che richiama tanto i termini necessari di cui all'art. 157 cod.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
Conseguentemente, anche il termine previsto dall'art. 161, comma 2, cod.
Art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000
art. 2 d.lgs. 74/2000
1086/23 del 28/11/2023, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bruno Giancarlo in ordine al reato ascrittogli al capo d) della rubrica (art. 2 d.lgs. 74/2000) per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatto commesso nel settembre del 2013.
art. 157 cod. pen
La tesi interpretativa valorizza la dizione "i termini di prescrizione" quale espressione generica e generale che richiama tanto i termini necessari di cui all'art. 157 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024
Sez. n. 28712 del 2013
286575; Sez. n. 28712 del 2013, Rv.
Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012
255704 - 01 ; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv.
Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: BRUNO GIANCARLO nato a MESSINA il 26/03/1974 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1086/23 del 28/11/2023, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bruno Giancarlo in ordine al reato ascrittogli al capo d) della rubrica (art. 2 d.lgs. 74/2000) per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatto commesso nel settembre del 2013. 2.Avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste, il quale deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 161 comma 2, cod. pen. e 17, comma 1 bis d.lgs. 74/2000, assumendo che il reato non poteva ritenersi prescritto alla data della sentenza.

Il ricorrente afferma che il disposto normativo previsto dall'art 17, comma 1 bis, decreto legislativo 74 del 2000 in ordine all'aumento di un terzo dei termini di prescrizione, debba essere inteso non solo con riferimento al termine di prescrizione di base, ma anche con riferimento al termine di prescrizione complessivo. La tesi interpretativa valorizza la dizione "i termini di prescrizione" quale espressione generica e generale che richiama tanto i termini necessari di cui all'art. 157 cod. pen. ma anche all'art 161, comma 2, cod. pen. con riferimento ai termini da applicare per gli atti interruttivi.

Conseguentemente, anche il termine previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen. deve essere elevato di un terzo, e non di un quarto, passando quindi, nel caso in disamina, dalla durata di due anni (pari a un quarto di otto anni) a quello di due anni e otto mesi, ossia due anni j aumentati di un terzo, ai sensi dell'ad 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000. Il reato non sarebbe quindi prescritto alla data della sentenza di primo grado. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Bruno Giancarlo ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Sussiste, infatti, difetto di interesse in capo al Pubblico Ministero laddove sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.5, n. 26147 del 07/05/2024, Rv. 286575; Sez. n. 28712 del 2013, Rv. 255704 - 01 ; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv. 255004 - 01; contraria: Sez.2, n. 6534 del 15/12/2021, Rv. 282814 - 01). Nel caso in esame, l'imputazione colloca il tempus commissi delícti al settembre 2013. Ne deriva che il reato, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, si sarebbe prescritto in un termine di anni dieci e mesi otto, e cioè nel maggio del 2024. Dunque, ad oggi il reato, a prescindere dall'esattezza o meno della tesi sostenuta dal ricorrente, è prescritto: donde la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare in capo al ricorrente.2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso