Cassation court annuls appeal court sentence regarding public subsidy fraud, remanding case for new trial on leniency grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Second Instance Court's decision denying the defendant's request for acquittal under Article 131-bis of the Criminal Code. The defendant argued that the €1,000 overpayment of public subsidies constituted a minor offense warranting acquittal, but the lower courts reduced the benefit instead. The Court ruled that the lower courts' reasoning was stereotyped and failed to consider the specific 'particular triviality' required by the statute, as the act involved public funds and affected all honest taxpayers. Consequently, the sentence was set aside and the case was remanded to the Naples Court of Appeal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; The court established that a minor offense under Article 131-bis of the Criminal Code requires a specific assessment of particular triviality, and a blanket refusal to apply acquittal based on the nature of public funds constitutes stereotyped reasoning without legal foundation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso di Santoro Rosaria, nata a Salerno il 26/12/1969, avverso la sentenza in data 13/10/2023 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputata la memoria dell'avv. Andrea Muzzillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 ottobre 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 11 maggio 2023 del Giudice monocratico di Salerno che aveva condannato Rosaria Santoro alle pene di legge per il reato dell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4.
2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche e dell'art. 131- bis cod. pen. Nella memoria il difensore ribadisce le sue ragioni. Con separata istanza chiede il rinvio dell'udienza di trattazione. 9f!
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente si dà atto che il fascicolo, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato restituito alla Terza Sezione, con ordinanza in data 24 maggio 2023, non sussistendo alcuna causa di inammissibilità come rilevata dall'Ufficio dell'esame preliminare dei ricorsi, in relazione al motivo sull'art. 131- bis cod. pen. Inoltre, il difensore ha chiesto un differimento dell'udienza del 10 settembre 2024, non accoglibile perché non aveva preventivamente chiesto la trattazione orale. Nel merito, il ricorso è fondato. L'imputata ha omesso di comunicare, al momento della presentazione della domanda, che il figlio era detenuto.
La Corte di appello ha affermato che la conseguenza di tale omissione non era la revoca del beneficio, bensì la sua riduzione. L'imputata ha prospettato che l'indebito è stato pari a complessivi euro 1.000. Tale allegazione non è stata presa in considerazione dai Giudici di merito e il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stato negato nella sentenza impugnata, perché il fatto, richiamati anche gli interessi pubblicistici connessi alla indebita erogazione di sussidi pubblici finanziati dall'Erario dello Stato e, dunque, gravanti, in ultima analisi, su tutta la platea dei contribuenti onesti, non può certamente considerarsi connotati dalla "particolare tenuità" esatta dalla norma invocata.
Si tratta di una motivazione stereotipata, perché adombra l'idea che per tale tipo di reato non sia mai possibile l'applicazione della causa di proscioglimento, ciò che non ha un fondamento normativo. Il secondo motivo sul diniego delle generiche deve ritenersi assorbito. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli Così deciso, il 10 settembre 2024 Il Consigliere esten