Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47597/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47597/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 04/12/2023, la Corte di appello di Venezia rigettava l'incidente di esecuzione proposto dal condannato - Compiano Luigi- e dai terzi interessati - Fratolin Paola e Compiano Umberto, finalizzato alla sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente in esecuzione sull'immobile ubicato in Treviso alla via Ugo Bassi n. 12.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 47597/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In Via preliminare va dato atto che l'istanza di riunione del presente procedimento con quello introdotto con il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 dalla Corte di Appello di Venezia non può trovare ingresso, in quanto tale procedimento è stato già definito con la sentenza n. 28522 del 16/5/2024. Con la predetta sentenza questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fratolin Paola e Compiano Umberto e rigettato il ricorso di Compiano Luigi, ricorsi proposti avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca disposta sull'immobile sito a Treviso, alla via Ugo Bassi n.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro di beni immobili confisca dei beni esecuzione dello sfratto sospensione dell'esecuzione distrazione di valori patrimoniali confisca del veicolo a motore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Compiano Luigi, nato a Treviso il 29/12/1953 Fratolin Paola, nata a Fonte il 19/11/1954 Compiano Umberto, nato a Treviso il 17/10/1985 avverso l'ordinanza del 04/12/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Depositata in Caneeilei a Oggi, 3 CI r! C, 2024

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/12/2023, la Corte di appello di Venezia rigettava l'incidente di esecuzione proposto dal condannato - Compiano Luigi- e dai terzi interessati - Fratolin Paola e Compiano Umberto, finalizzato alla sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente in esecuzione sull'immobile ubicato in Treviso alla via Ugo Bassi n. 12.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Compiano Luigi, Fratolin Paola e Compiano Umberto, articolando un unico motivo, con il quale deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 648,651 e 275 cod.proc.pen. I ricorrenti premettono che: l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente dell'immobile sito in Treviso alla via Ugo Bassi n. 12 era stata chiesta fino alla decisione definitiva del procedimento civile instaurato dalla North Esat Service spa e pendente dinanzi alla Corte di appello di Venezia, con il quale la predetta società sosteneva di avere diritto al denaro riversato a FUG, derivante dal provento della vendita di autoveicoli sequestrati nella fase delle indagini preliminari e dei qual era stata disposta la vendita all'asta; con una precedente ordinanza del 16/10/2023 la Corte di appello di Venezia aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca dell'immobile sito in Treviso alla via Ugo Bassi (richiesta basata sulla deduzione difensiva che l'importo per il quale era stata disposta la misura ablativa era stato integralmente pagato fin dal novembre 2016, con il ricavato della vendita degli autoveicoli sequestrati) senza pronunciarsi in ordine alla istanza di sospensione del procedimento di esecuzione, e che, quindi, l'istanza veniva riproposta in data 13/11/2023, ma rigettata con l'ordinanza impugnata.

Argomentano, quindi, che l'ordinanza impugnata, al pari della precedente, non teneva conto degli effetti del giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 della Corte di appello di Venezia del 30.03.2017 che aveva disposto la confisca per equivalente per l'importo di euro 15.699.929,14 affermando che il Compiano aveva riconosciuto che i beni in sequestro (autovetture e motoveicoli) erano di sua proprietà e richiamato anche il principio secondo cui la confisca per equivalente può essere applicata anche ai beni nella sola disponibilità dell'indagato, così sbarrando anche l'accertamento da parte del giudice civile; aggiungono che anche l'ordinanza della Corte di appello del 16/10/2024 è stata impugnata con ricorso per cassazione depositato il 20/11/2023 e chiedono la riunione dei due procedimenti e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

In Via preliminare va dato atto che l'istanza di riunione del presente procedimento con quello introdotto con il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 16 ottobre 2023 dalla Corte di Appello di Venezia non può trovare ingresso, in quanto tale procedimento è stato già definito con la sentenza n. 28522 del 16/5/2024. Con la predetta sentenza questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fratolin Paola e Compiano Umberto e rigettato il ricorso di Compiano Luigi, ricorsi proposti avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca disposta sull'immobile sito a Treviso, alla via Ugo Bassi n.

12. Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza emessa in data 4/12/2023 dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca sull'immobile sito a Treviso, alla via Ugo Bassi n. 12.

2. Ciò posto, il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, nonostante la questione fosse stata specificamente posta con la richiesta di sospensione dell'esecuzione, ha omesso di argomentare in ordine al tema del dedotto giudicato di cui alla sentenza n. 1291/2017 della Corte di appello di Venezia e degli eventuali effetti sulla controversia civile promossa nell'interesse delle società North East Service spa e Autocom srl (giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di autoveicoli e motoveicoli sequestrati perché ritenuti nella effettiva ed esclusiva disponibilità di Compiano Luigi, la cui vendita aveva consentito la costituzione della maggior parte della somma di denaro oggetto di confisca definitiva con la predetta sentenza n. 1291/2017).

3. L'omessa motivazione su un punto specificamente rimesso alla valutazione del Giudice dell'esecuzione, rilevante per la individuazione del complessivo valore destinato a ristorare l'erario, vizia l'ordinanza impugnata ed integra il vizio dedotto e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo