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Sentenza — n. 47591/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47591/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il provvedimento non è impugnabile. L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. Il ricorrente, viceversa, ha impugnato l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari di diniego del rinvio dell'udienza ex se, onde il ricorso è inammissibile. Si è, infatti, affermato che il provvedimento con il quale il Tribunale rinvia il processo a udienza successiva è espressione del potere ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento in funzione della regolazione dello svolgimento del processo, e non presenta pertanto alcun carattere di abnormità: ne deriva che detta ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase (Sez.5, ordinanza n. 25006 del 08/03/2005, Rv. 231731), posto che l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez.5, n. 49291 del 15/11/2023, Rv. 285541) 2.

Regesto Legislator

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art. 420 ter cod. proc. pen, art. 586 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, dunque, inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive impedimento processuale ammende per infrazione procedurale tempestività dell'istanza di ricusazione impugnazione di decisioni amministrative indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 420 ter cod. proc. pen
2.Gianluca Geremicca ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 420 ter cod.
art. 586 cod. proc. pen
L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GEREMICCA GIANLUCA nato a CAPUA il 01/11/1974 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 03/04/2024, il Gip del Tribunale di L'Aquila ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dal difensore di fiducia di Gianluca Geremicca per legittimo impedimento, e ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione ai fatti a lui contestati. 2.Gianluca Geremicca ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., non avendo il giudice di merito adeguatamente valutato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, così, erroneamente, dichiarandone l'assenza.

Rappresenta, in particolare, che l'istanza di legittimo impedimento era stata tempestivamente depositata e adeguatamente documentata, avendo il difensore prospettato la contemporaneità di diversi impegni professionali, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i procedimenti, sia quello a cui si intendeva partecipare sia quello in cui si chiedeva il rinvio, ed avendo indicato le ragioni che consentono la nomina di un sostituto. Inoltre, il difensore ha scelto di partecipare al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Potenza, formulando istanza di rinvio nell'odierno procedimento, sulla base del criterio della anzianità di iscrizione a ruolo del procedimento, essendo il procedimento pendente innanzi al Tribunale di L'Aquila più recente nella iscrizione a ruolo.

Evidenzia, altresì, di aver manifestato espressamente, con ulteriore richiesta inviata via pec un giorno prima dell'udienza, a supporto dell'istanza di rinvio già formulata, la volontà di Incle0 procedere con un rito alternativo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento non è impugnabile. L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. Il ricorrente, viceversa, ha impugnato l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari di diniego del rinvio dell'udienza ex se, onde il ricorso è inammissibile. Si è, infatti, affermato che il provvedimento con il quale il Tribunale rinvia il processo a udienza successiva è espressione del potere ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento in funzione della regolazione dello svolgimento del processo, e non presenta pertanto alcun carattere di abnormità: ne deriva che detta ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase (Sez.5, ordinanza n. 25006 del 08/03/2005, Rv. 231731), posto che l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez.5, n. 49291 del 15/11/2023, Rv. 285541) 2.

Il ricorso è, dunque, inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 10/09/2024 Iltonsigliere est