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Sentenza — n. 47588/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to absolute nullity from failure to notify citation to defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47588/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance judgment without remittal because the citation for the appeal was sent to the wrong defense attorney's email address. The appellant argued this violated constitutional rights and procedural codes by denying effective defense, noting no lawyer appeared at the hearing. The court ruled that failing to notify the entrusted counsel creates an absolute nullity, as the appointment of a substitute does not cure the lack of the client's chosen defender.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 179, para. 1, c.p.p.: Failure to notify the citation for the appeal to the entrusted defense attorney constitutes an absolute nullity that cannot be cured by the subsequent appointment of a substitute defender.

Parole chiave

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absolute nullity defense counsel notification effective defense substitute defender appellate citation imputazione per reati di stupefacenti contravvenzione bagatellare inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Art. 179, para. 1, c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
Con sentenza in data 3/7/2024, la Corte d'appello di Napoli confermò la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva ritento Borrelli responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 24 della Costituzione
artt. 24 Cost
2ZÌ Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 (dep.2014), Di Mattia
Sez. 3, n. 30972 del 10/9/2024, Wang
Sez. 3, n. 30972 del 10/9/2024, Wang).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRELLI CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 05/02/1974 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3/7/2024, la Corte d'appello di Napoli confermò la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva ritento Borrelli responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e, aumentata la pena per la recidiva, l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed C 2000,00 di multa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo ha eccepito la "violazione dell'art. 24 della Costituzione" sostenendo che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'avv.to Pasquale Di Marzio e non l'avv.to Pasquale di Marzo, all'epoca difensore di fiducia dell'imputato. 2ZÌ Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 Cost. e "550 e segg., 605, 190 e segg. cod. proc. pen." per erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione.

Si sostiene che la Corte territoriale aveva reso "una motivazione illogica e scarna di critica giuridica rispetto ai motivi proposti e sollecitati" e si contesta il rigetto della richiesta difensiva di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere il teste Gallo. Si deduce ancora che, "escludendo il quantitativo di sostanza stupefacente", non vi erano elementi per ritenere che la droga fosse destinata allo spaccio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'eccezione di nullità è fondata. Il decreto di citazione per il giudizio di appello fu trasmesso dalla cancelleria all'avv.to Pasquale di Marzio, con codice fiscale DMRPQL69S12B963G, all'indirizzo di posta elettronica avv.pasqualedimarzio@pec.it . Allegato all'atto di appello vi era la nomina in favore dell'avv.to Pasquale Di Marzo, con studio in Volla, via Lufrano. Dall'albo del Consiglio nazionale forense si rileva che l'avv.to Pasquale Di Marzo ha codice fiscale DMRPQL75M08M1150 e l'indirizzo di posta elettronica è pasaualedimarzio@avvocatinapoli.legalmail.it.

Dal verbale dell'udienza del 3/7/2024, infine, risulta che all'udienza di discussione non erano comparsi né il difensore cui era stato trasmesso il decreto di citazione né quello di fiducia né l'imputato. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo il quale l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., che si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito da un sostituto processuale nominato dalla Corte, in quanto tale nomina non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 (dep.2014 ), Di Mattia, Rv. 258615 - 01;

Sez. 3, n. 30972 del 10/9/2024, Wang). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. D- L PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per