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Sentenza — n. 47584/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for tobacco smuggling under new law depenalizing small quantities as administrative offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's conviction for tobacco smuggling without remanding the case. The appellant argued that recidivism applied to his prior conviction, but the core issue was the retroactive application of a new law. The court held that the new law depenalized the specific quantity of contraband involved, transforming it into an administrative offense. Consequently, the conviction was void because the conduct no longer constituted a crime under the current legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 cod. pen.; Art. 84 d.lgs 141/2024: A subsequent law that depenalizes a conduct previously punishable extinguishes the criminal liability and annuls prior convictions for that specific conduct.

Parole chiave

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retroactive depenalization tobacco smuggling administrative offense nullity of conviction subsequent law effect recidiva nell'infrazione delitto inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 cod. pen.
Argomenta che la sentenza impugnata aveva valutato erroneamente la sussistenza della recidiva ex art. 296 dpr n.
Art. 84 d.lgs 141/2024
1.In via preliminare, va dato atto che, nelle more della trattazione del presente ricorso, in data 4 ottobre è entrato in vigore il d.lgs 141/2024, il quale all'art. 84, rubricato "contrabbando di tabacchi lavorati" così dispone:
Art. 291-bis comma 2 dpr n. 43/1973
Art. 296 comma 2 dpr n. 43/1973
Argomenta che la sentenza impugnata aveva valutato erroneamente la sussistenza della recidiva ex art. 296 dpr n.
art. 2, comma 2 cod.pen
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 cod.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mercurio Michele, nato a Palermo il 02/10/1972 avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Marco Di Maria, che ha concluso riportandosi ai motivi di impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/02/2024, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Palermo in data 4/11/2021, appellata dal Pm, dichiarava Mercurio Michele responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis, comma 2, 296, comma 2 dpr n. 43/1973 e lo condannava allakna di mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mercurio Michele, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 291-bis e 296 dpr n. 43/1973, vizio di motivazione e travisamento della prova. Argomenta che la sentenza impugnata aveva valutato erroneamente la sussistenza della recidiva ex art. 296 dpr n. 43/1973, in quanto dal certificato del casellario giudiziale presente in atti, risultava un unico precedente per un fatto di reato irrevocabile il 19.3.2015 e commesso in data 11.03.2013; la recidiva non è, pertanto, infraquinquennale e, trattandosi di un solo precedente, non sussiste la recidiva di cui all'art. 296 dpr n. 43/73; deduce, inoltre, che l'art. 5 del dlgs n 8/2016 non trova applicazione per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, che devono ritenersi depenalizzati anche se commessi da un recidivo (Sez 3 n. 35156/2017. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare, va dato atto che, nelle more della trattazione del presente ricorso, in data 4 ottobre è entrato in vigore il d.lgs 141/2024, il quale all'art. 84, rubricato "contrabbando di tabacchi lavorati" così dispone:

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000. Risulta, quindi, depenalizzata con trasformazione in illecito amministrativo la condotta di chi "introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali, ove non ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 85 dello stesso decreto (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati 1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando). Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 3.600 grammi di tabacchi lavorati e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'ari 85 del d.lgs 141/2024; la condotta, pertanto, ai sensi dell'art. 84, comma 2, d.lgs 141/2024 non ha rilievo penale, configurandosi, invece, un illecito amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 cod.pen. ("nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali") la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Ag