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Sentenza — n. 47024/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls prison sentence for missing fine under Art. 2 I n. 638/1983 due to illegal penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale successfully appealed a first-instance judgment imposing only a prison term for a crime requiring both detention and a fine. The court held that omitting the mandatory pecuniary penalty constituted an illegal sentence exceeding legislative values. Consequently, the lower court's decision was annulled without remittal to correct the error.

Regesto Legislator

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Art. 444, Art. 448 c.p.p.; The penalty is illegal only when it exceeds the qualitative or quantitative values assigned by the legislature to the abstract crime type, such as omitting a mandatory fine component.

Parole chiave

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illegal penalty mandatory fine combined punishment cassation appeal legislative values sanzione sostitutiva remissione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato, nei confronti di Elio Bertolini, la pena di due mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i casi in relazione ai quali, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.
Art. 2 I n. 638 del 1983
pen., ha applicato, nei confronti di Elio Bertolini, la pena di due mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 2 I.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato, nei confronti di Elio Bertolini, la pena di due mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, Acquistapace
n. 47182 del 31/03/2022, Savini
A tal proposito, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di Bartolini Elvio, nato a Loreto il 16/01/1938 avverso la sentenza del 24/06/2024 del G.i.p. del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Vfr generale Francesca Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza /della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Ancona.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato, nei confronti di Elio Bertolini, la pena di due mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 2 I. n. 638 del 1983.

2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia l'illegalità della pena, posto che la sentenza non ha inflitto anche la pena pecuniaria, pure comminata dalla fattispecie in esame.

3. Il ricorso è ammissibile e fondato.

4. Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i casi in relazione ai quali, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione rientra anche quello attinente alla illegalità della pena, situazione che ricorre nel caso in esame.

5. A tal proposito, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818), nel ricapitolare, confermandoli, gli approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace), nell'ambito di una più ampia riflessione in chiave costituzionale e convenzionale, hanno messo a fuoco le nozioni di illegalità e di illegittimità della pena. Ai fini qui di interesse, le Sezioni Unite hanno chiarito che "l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato.

Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima" (par. 9). Di conseguenza, "gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato.

Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto".

6. Nel caso in esame, non vi è dubbio che si versi in un caso di illegalità della pena. Infatti, se è illegale la pena che "eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato", a fortiori rientra in tale nozione il caso in cui il giudice, nell'ipotesi di reato punito con pena congiunta, irroghi solamente la pena detentiva, omettendo di infliggere anche la pena pecuniaria, come accaduto nella vicenda qui al vaglio, in quanto il delitto di cui all'art. 2 I. n. 638 del 1983 è punito, oltre che con la reclusione fino a tre anni, anche con la multa fino a euro 1.032; per contro, la sentenza impugnata, come detto, ha applicato la sola pena detentiva, e non anche quella pecuniaria.

7. Stante l'illegalità della pena, che travolge l'accordo intervenuto tra le parti, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancon