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Sentenza — n. 46762/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls police order convalidation due to failure to wait 48 hours for defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's order validating a police measure without remand because the validation occurred before the mandatory 48-hour defense period expired. The defendant argued that the validation was rushed, preventing him from submitting timely defenses, while the prosecution requested immediate annulment. The court ruled that violating this strict time limit constitutes a general nullity under criminal procedure law, rendering the validation ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; The validation of an administrative police order imposing presentation obligations cannot occur before the expiration of a mandatory 48-hour defense period, and such premature validation constitutes a general nullity requiring annulment without remand.

Parole chiave

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general nullity 48 hour defense period police presentation order criminal procedure code annulment without remand right of defense administrative validation durata di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, I. n. 401 del 1989
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I.
Art. 6, comma 5 della 1.401/1898
Con il quarto motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 6, comma 5 della 1.401/1898 in ordine alla durata di anni 8 della misura, pur trattandosi di non recidivo.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv.
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez.
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020
15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv.
Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018
281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass.
Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTI LUCA nato a BRONI il 22/01/2001 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Luca Monti ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Pavia di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Pavia con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura, nelle modalità ivi indicate, per la durata di otto anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Parma, sia in casa che fuori casa. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato in data 11/03/2024 alle ore 18,00, il PM ha chiesto la convalida nei termini di legge, che il Gip ha convalidato il provvedimento il 13/03/2024 senza alcuna indicazione dell'orario.

Deduce quindi che non si ha certezza che il giudice abbia atteso il decorso del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifica del provvedimento, previsto al fine di consentire l'esercizio del diritto al contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce omessa valutazione delle deduzioni difensive rappresentate nella memoria tempestivamente depositata il 13/03/2024 alle ore 16,19, prima della scadenza del termine a difesa. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta difetto di motivazione in merito alla indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura, che prevede l'obbligo di presentazione per ben quattro volte anche in occasione delle partite di calcio giocate in trasferta. 2.4.

Con il quarto motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 6, comma 5 della 1.401/1898 in ordine alla durata di anni 8 della misura, pur trattandosi di non recidivo.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l'annullamento senza rinvio. 4.Con memoria il difensore del ricorrente ha particolarmente illustrato l'ultimo motivo di ricorso, evidenziando che il ricorrente non è recidivo e che l'art. 6 comma 5 stabilisce che il primo daspo debba essere della durata di un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni. Allega sentenza del Tar Lombardia di Milano che ha accolto il ricorso in ordine alla dedotta violazione del termine massimo di durata della misura restrittiva inflitta e disposto la sospensione del provvedimento del Questore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.

Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incom'primibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 11/03/2024 alle ore 18,00, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria in data 13/03/2024, ad orario imprecisato; inoltre il giudice dà. esplicitamente atto che nessuna memoria difensiva risultava depositata, sebbene il ricorrente abbia depositato le proprie deduzioni in data 13/03/2024 alle ore 16,19, dunque tempestivamente prima del decorso delle 48 ore, termine previsto per approntare le proprie difese.

Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 3.Annurtenza rIr'iVTEnà~za-trn uestore di Pavia del 11/03/2024, limitatamente a i a LI 10 • •• • - sa- euestore di Pav PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Pavia dell'11/03/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Pavia. Così deciso all'udienza del 09/