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Sentenza — n. 46761/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls confiscation order for tax debt fully paid before plea bargain sentencing. Confiscation barred when taxpayer settles all debts prior to trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the confiscation portion of a first-instance judgment against a Chinese national who had fully paid his tax debt before sentencing. The lower court had illegally confiscated the tax savings despite the defendant proving complete payment prior to the plea agreement. The court ruled that confiscation is barred when the taxpayer has already extinguished the debt, rendering the confiscation order void.

Regesto Legislator

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Art. 13-bis, comma 2, dlgs n. 74 del 2000; Art. 12-bis, comma 2, dlgs n. 74 del 2000: Confiscation of illicit profits does not apply when the taxpayer has fully paid the tax debt and associated penalties before the sentencing judgment.

Parole chiave

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confiscation of illicit profits tax debt payment plea bargain procedure derogation from mandatory confiscation tax evasion sentencing fatture fittizie contraffazione di merci frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 13-bis, comma 2, dlgs n. 74 del 2000
Lo stesso Tribunale pratese dà atto - né sarebbe stato possibile diversamente stante la previsione dell'art. 13-bis, comma 2, del dlgs n.
Art. 12-bis, comma 2, dlgs n. 74 del 2000
E', perciò, di tutta evidenza che la confisca è stata illegittimamente disposta dal Tribunale di Prato; invero il comma 2 dell'art. 12-bis del ricordato dlgs n.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

in Cancelleria SENTENZA Og.1 - fi r, 2024 sul ricorso proposto da: MN Jian Xiang, nato a Zheijang (Rpc) il 29 gennaio 1971; IL FUNZION, avverso la sentenza n. 21/24 del Tribunale di Prato del 23 gennaio 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Mariella DE MASELLIS, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 23 gennaio 2024 il Gip del Tribunale di Prato ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a 3in Jian Xiang, cittadino cinese residente in Italia, imputato del reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, in qualità di legale rappresentante della W Fashion Sri, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture oggettivamente o soggettivamente false, la pena concordata, soggetta a sospensione condizionale della sua esecuzione, nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione; a tale determinazione il giudice era pervenuto avendo rilevato che in favore dell'imputato poteva essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000, avendo il ricorrente prodotto prima della udienza in esito alla gale si è pervenuti alla pronunzia della sentenza de qua "univovca documentazione attestante il pagamento successivo ai fatti, da parte del prevenuto, di somme complessivamente pari al totale del debito tributario.

A corredo della pronunzia indicata il Tribunale di Prato ha, altresì, disposto la confisca della somma di euri 35.006,95, pari all'ammontare complessivo del risparmio di imposta che il reato avrebbe consentito alla società gestita dal prevenuto. Avverso la citata sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il prevenuto, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale è lamentata la avvenuta confisca, sia nella forma diretta che in quella per equivalente, del profitto del reato, sebbene il debito tributario gravante sull'imputato fosse stato integralmente pagato, sia quanto alla sorte capitale sia quanto a sanzione ed interessi anteriormente alla celebrazione del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con le derivanti conseguenze. Lo stesso Tribunale pratese dà atto - né sarebbe stato possibile diversamente stante la previsione dell'art. 13-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000, il quale prevede che l'ammissione al "patteggiamento" per i reati presiti dal citato testo legislativo è subordinata alla ricorrenza della circostanza di cui al comma 1 della medesima disposizione, cioè che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti - che l'imputato ha dimostrato di avere tempestivamente estinto integralmente il debito tributario su di lui gravante.

E', perciò, di tutta evidenza che la confisca è stata illegittimamente disposta dal Tribunale di Prato; invero il comma 2 dell'art. 12-bis del ricordato dlgs n. 74 del 2000, disposizione rubricata "Confisca", introduce una deroga al regime di confisca obbligatoria in caso di condanna ovvero di applicazione di pena per uno dei reati disciplinati dal citato decreto legislativo, prevedendo che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario. E' chiaro che laddove il contribuente non solo si sia impegnato a versare all'Erario una parte ovvero il tutto dei tributi sottratti all'esazione, ma abbia realmente provveduto al versamento, in tutto od in parte, di essi la confisca non solo non opererà ma, per la parte già versata al momento della pronunzia della sentenza, neppure potrà essere disposta.

Considerato che ex actis in questo caso emerge che anteriormente alla pronunzia della sentenza a suo carico il prevenuto aveva integralmente estinto, anche per le parti accessorie, il proprio debito tributario, ha errato il Tribunale a disporre comunque la confisca di un profitto che non esisteva già più, essendo stato il suo valore integralmente consegnato all'Erario. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca illegittimamente disposta, la quale va, pertanto, eliminata, senza, tuttavia, che una tale pronunzia, in quanto riferita ad un aspetto della sentenza che non aveva formato oggetto dell'accordo fra imputato e pubblica accusa da cui è scaturita la richiesta di applicazione concordata della pena, travolga anche il resto del dictum contenuto nella sentenza impugnata, non essendo stata modificata alcuna statuizione sulla quale era intervenuto il negozio processuale ex art. 444 cod. proc. pen.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della confisca che elimina. Così deciso in Roma, il 9 lugl