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Sentenza — n. 46750/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46750/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30/4/2024, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7/2/2023 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Cugini, Antonio Esposito e Tamara Bua in ordine ai reati di cui ai capi a), c) ed h) della rubrica, perché estinti per prescrizione, e confermava nel resto la precedente statuizione (anche) nei confronti di Sabatino D'Iglio, con riguardo a numerose violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46750/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto altro profilo, si osserva che la censura è incentrata su un ulteriore argomento della stessa motivazione, secondo cui l'ordinanza di rinvio del Tribunale di Locri non avrebbe specificato quali attività istruttorie avrebbero dovuto essere compiute il 12/1/2021; ebbene, per quanto tale indicazione non risulti effettivamente corretta (come da verbale del 20/10/2020 allegato al ricorso, in cui si indica l'escussione di due testimoni), tale vizio non determina la nullità dell'ordinanza del G.u.p., né della sentenza di appello, in quanto entrambe fondate su decisivi argomenti (intempestività della richiesta, mancanza di allegazione documentale; mancata indicazione della necessaria presenza del difensore nel diverso giudizio) che il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta.

Parole chiave

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udienza dibattimentale obbligo di comparizione all'udienza facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento oltraggio alla corte procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. proc. pen
La questione, dunque, non riguarderebbe una presunta violazione del contraddittorio, come sostenuto nella sentenza, ma l'utilizzo di una prova che non sarebbe mai stata oggetto di un'ordinanza di acquisizione ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen.; - motivazione apparente con riguardo alla recidiva.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Iglio Sabatino, nato a Napoli il 7/10/1971 avverso la sentenza del 30/4/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Aniello Di Martino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/4/2024, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7/2/2023 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Cugini, Antonio Esposito e Tamara Bua in ordine ai reati di cui ai capi a), c) ed h) della rubrica, perché estinti per prescrizione, e confermava nel resto la precedente statuizione (anche) nei confronti di Sabatino D'Iglio, con riguardo a numerose violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, deducendo i seguenti motivi: - mancanza di motivazione quanto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado; violazione dell'art. 420-ter, commi 1 e 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe steso una motivazione apparente quanto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, sollevata per mancato rinvio dell'udienza preliminare del 12/1/2021; in particolare, il Collegio, confermando l'ordinanza del G.u.p., avrebbe ribadito che l'istanza di differimento per concomitante impegno del difensore non avrebbe indicato quale attività istruttoria sarebbe stata compiuta, nella stessa data, presso il Tribunale di Locri, mentre gli incombenti per quella udienza sarebbero stati espressamente riportati nell'ordinanza di rinvio emessa dallo stesso Collegio calabrese.

Ne deriverebbe un'evidente violazione di legge, in quanto il G.u.p. del Tribunale di Milano avrebbe dovuto correttamente bilanciare gli interessi coinvolti, e dare prevalenza ad un processo più risalente e a carico di più imputati; - violazione degli artt, 495 e 190 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La motivazione della sentenza risulterebbe viziata anche quanto alla censura relativa all'acquisizione di un DVD, prodotto dal Pubblico Ministero ed utilizzato ai fini della decisione, sebbene mai formalmente acquisito.

Questo decisivo passaggio, infatti, avrebbe richiesto l'indicizzazione degli atti lì contenuti, che il Giudice avrebbe richiesto ma che non sarebbe mai stata compiuta. La questione, dunque, non riguarderebbe una presunta violazione del contraddittorio, come sostenuto nella sentenza, ma l'utilizzo di una prova che non sarebbe mai stata oggetto di un'ordinanza di acquisizione ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen.; - motivazione apparente con riguardo alla recidiva. Si contesta la risposta offerta dalla Corte di appello alla richiesta di esclusione della recidiva, perché fondata su precedenti penali assai risalenti nel tempo; la Corte di appello, infatti, si sarebbe pronunciata con mere formule di stile, prive di un effettivo contenuto, così da imporsi ulteriormente l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, relativo all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell'udienza preliminare del 12/1/2021, il Collegio ne rileva l'infondatezza.4.1. In primo luogo, la motivazione della Corte di appello sul punto non appare suscettibile di censura, in quanto fondata su adeguate valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. La sentenza impugnata, al pari dell'ordinanza del G.u.p. (particolarmente articolata), ha infatti evidenziato che l'istanza di differimento presentata dal difensore non risultava documentata, né dimostrava le ragioni che rendevano indispensabile la presenza del legale presso il Tribunale di Locri (con la precisazione, evidenziata dal G.u.p., che lo stesso difensore non aveva partecipato alla precedente udienza innanzi al medesimo Tribunale, a data 20/10/2020, avvalendosi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. peri.); ancora, la richiesta non era risultata tempestiva, tenuto conto della data del rinvio e di notificazione dell'avviso dell'udienza del 12/1/2021. 4.2.

Sotto altro profilo, si osserva che la censura è incentrata su un ulteriore argomento della stessa motivazione, secondo cui l'ordinanza di rinvio del Tribunale di Locri non avrebbe specificato quali attività istruttorie avrebbero dovuto essere compiute il 12/1/2021; ebbene, per quanto tale indicazione non risulti effettivamente corretta (come da verbale del 20/10/2020 allegato al ricorso, in cui si indica l'escussione di due testimoni), tale vizio non determina la nullità dell'ordinanza del G.u.p., né della sentenza di appello, in quanto entrambe fondate su decisivi argomenti (intempestività della richiesta, mancanza di allegazione documentale; mancata indicazione della necessaria presenza del difensore nel diverso giudizio) che il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta.

La censura, pertanto, non merita accoglimento.

5. Il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato. 5.1. In disparte l'eventuale fondatezza della questione posta (utilizzazione di una prova mai formalmente acquisita), il Collegio rileva, infatti, che la stessa è priva della necessaria specificità, come peraltro l'omologo motivo di gravame; in particolare, non sono indicati gli atti contenuti nel supporto, né il loro oggetto, né è specificato quali sarebbero stati utilizzati e, soprattutto, quale la loro eventuale rilevanza ai fini del giudizio, che, peraltro, avrebbe dovuto essere esposta con carattere di decisività sulla pronuncia di condanna ed in rapporto agli ulteriori elementi di prova di responsabilità. E' infatti del tutto generica, quindi inammissibile, l'affermazione difensiva secondo cui "se il giudice non avesse utilizzato gli atti contenuti nel DVD - come plasticamente rilevabile dalla lettura della sentenza di primo grado - certamente non sarebbe giunto - anche in applicazione della cd. "prova di resistenza" - all'affermazione della penale responsabilità" del D'Iglio.

6. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, in punto di recidiva, la motivazione della sentenza risulta ancora immune da vizi, perché sostenuta da argomento non manifestamente illogico ed ancorato ad elementi oggettivi.6.1. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che i precedenti penali dell'imputato, per quanto risalenti al periodo 1988-2003, e pur concernendo reati (plurime condotte di furto, tentato furto e spaccio di stupefacenti) diversi da quelli contestati (violazioni del d. Igs. n. 74 del 2000), risultano "oggettivamente gravi" e testimoniano "la particolare inclinazione criminale" del soggetto; confermata, nel presente processo, dall'elevato grado di intensità del dolo, dal vasto disegno criminoso e dai plurimi comportamenti delittuosi, "tutti finalizzati all'obiettivo finale dell'evasione".

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua