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Sentenza — n. 46742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls suspended sentence for tax crimes due to mandatory accessory penalties omission under D.Igs. 74/2000.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a suspended sentence for Cesare Fisogni, arguing the lower court omitted mandatory accessory penalties under D.Igs. n. 74/2000. The court found the lower judge violated the law by failing to apply these necessary sanctions, which include office bans and publication of the judgment. Consequently, the Cassation Court annulled the decision without remittal, directly imposing the specific durations for the accessory penalties.

Regesto Legislator

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Art. 12 D.Igs. n. 74/2000; Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.: When a lower court omits mandatory accessory penalties prescribed by law for specific crimes, the Cassation Court must annul the judgment without remittal and directly determine the penalties.

Parole chiave

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omitted accessory penalties D.Igs. 74/2000 suspended sentence annulment mandatory sanctions no remittal rule tax crimes Cassation procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 12 D.Igs. n. 74 del 2000
74 del 2000, omettendo di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs.
Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Ne segue che, ove la Corte di cassazione rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronùncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art.
Art. 619 comma 2, cod. proc. pen.
pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen. ( Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: FISOGNI CESARE nato a BRESCIA il 01/08/1959 avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie, con rinvio al GiP del tribunale di Brescia RITENUTO IN FATTO1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con il quale il GUP di Brescia ha condannato Cesare Fisogni alla pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Igs. n. 74 del 2000, omettendo di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, alcune delle quali di durata non predeterminata dalla legge, che, ai sensi della suddetta norma, conseguono necessariamente alla condanna per reati di cui al D.Igs. n. 74 del 2000.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie con rinvio al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Effettivamente, il giudice a quo ha condannato Cesare Bisogni alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Igs. n. 74/2000, senza nulla aver disposto in ordine alle pene accessorie, in violazione dell'art. 12 D.Ivo 74/2000, norma che stabilisce che la condanna per taluno dei delitti previsti dal suddetto decreto comporta le seguenti pene accessorie:

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l'incapacità dì contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. Si rileva che le pene accessorie omesse si caratterizzano per essere obbligatorie, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, conseguente ad ogni sentenza di condanna. Ne segue che, ove la Corte di cassazione rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronùncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen. ( Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754) 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio in ordine all' omessa statuizione delle pene accessorie, che questa Corte dispone e determina, quanto a quelle temporanee, in sei mesi relativamente alla lett. A), in un anno per le lett. B) e C), oltre all'interdizione perpetua di cui alla lett. D) e alla pubblicazione della sentenza, di cui alla lett. E).Qm Annulla senza rinvio la sentenza impugnata all'omessa statuizione in ordine alle pene accessorie ex art. 12 D.Igs.74/2000, pene che, quanto a quelle temporanee, determina in sei mesi relativamente alla lett. A), in un anno per le lett. B) e C), oltre all'interdizione perpetua di cui alla lett. D) e alla pubblicazione della sentenza di cui alla lett. E).

Così deciso in Roma il 09/07/2024 Il Consigliere estensore