Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46555/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal dismissed for delay due to valid electronic filing under new procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order dismissing an appeal as untimely. The appellant argued the appeal was filed late, but the Court found the electronic filing via PEC on July 8, 2024, was valid under current regulations. Consequently, the appeal was deemed timely filed within the statutory fifteen-day window, and the lower court's decision was overturned to allow the proceedings to continue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; Art. 3 comma 8 D.M. 29 dicembre 2023 n. 217: Electronic filing via PEC constitutes valid deposit for procedural deadlines, invalidating dismissal based on untimeliness when the filing occurred within the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
electronic filing PEC transmission procedural deadline appeal timeliness Cassazione annulment judicial delay telecomunicative deposit atto tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 420, comma 2 ter, cod.proc.pen.
Art. 585 lett. a) cod.proc.pen.
Art. 544, comma 1, cod.proc.pen.
585 lett a) cod.proc.pen., e, cioè, nel termine di giorni quindici, termine che decorreva dal 26/6/2024 - data dell'udienza all'esito della quale si dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ex art. 544, comma 1, cod.proc.pen. - e scadeva in data 11/07/2024.
Art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Art. 3, comma 8, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217
150, è tuttora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».3.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Makil Younes, nato in Marocco il 11/05/1989 avverso l'ordinanza del 20/09/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione atti alla Corte di appello di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/09/2024, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal difensore di Makil Younes avverso la sentenza emessa in data 26/06/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara; evidenziava la Corte territoriale che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del giudizio abbreviato e che l'imputato doveva considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2 ter, cod.proc.pen, con la conseguenza che, essendo avvenuto in udienza il deposito della motivazione contestualmente alla lettura del dispositivo, il termine di 15 per il deposito dell'appello scadeva il 11/07/2024 e l'appello veniva tardivamente depositato in data 15/07/2024.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Makil Younes, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di tardività dell'appello. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto tardivo l'appello proposto dal difensore di Makil Younes, in quanto, come da documentazione allegata al ricorso, il deposito del relativo era avvenuto, tempestivamente, in data 08/07/2024 sia attraverso deposito sull'apposito PDP sia attraverso trasmissione di PEC presso l'indirizzo istituzionale del Tribunale di Ferrara. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come evincibile dall'esame degli atti processuali, l'atto di appello dichiarato inammissibile per tardività è stato depositato a mezzo PEC in data 8/7/2024 e ritualmente inserito dalla Cancellaria negli atti processuali (Cfr indice del faldone 4-atti relativi ad appello- P49, del Tribunale di Ferrara Ufficio del Gip/Gup, presente nel fascicolo processuale trasmesso a questa Corte nonché relativa copia cartacea dell'atto di appello con timbro di deposito della Cancelleria del Tribunale di Ferrara in data 8.7.2024 ) e tale modalità di deposito, disciplinata dall'art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è tuttora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».3.

L'appello, pertanto, depositato in data 8/7/2024 risulta tempestivamente proposto nel rispetto del disposto dell'art. 585 lett a) cod.proc.pen., e, cioè, nel termine di giorni quindici, termine che decorreva dal 26/6/2024 - data dell'udienza all'esito della quale si dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ex art. 544, comma 1, cod.proc.pen. - e scadeva in data 11/07/2024. 3.La valutazione di intempestività risulta, quindi, non corretta ed impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ult