Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request for cassation before the final ruling. Although the appellant argued that demolition orders violated her property rights and the principle of proportionality, the withdrawal rendered the legal arguments irrelevant. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.: A withdrawal of a cassation appeal constitutes an irrevocable procedural act that renders the appeal inadmissible, triggering liability for costs and fines regardless of the substantive merits.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Angerami Stella, nata a Doncaster (Gran Bretagna) il 04/08/1961 avverso l'ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dei 06/03/2024, il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta nell'interesse di Angerami Stella.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Angerami Stella, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. La ricorrente, premettendo di aver acquistato in data 29.09.1998 da Fusco Luca la piena ed esclusiva proprietà degli immobili facente parte del fabbricato sito in Casoria alla via Indipendenza n. 41, posti al piano 1 ed al piano 6, con relativi box auto e di aver ottenuto in data 22.4.2016 permessi di costruire in sanatoria n. 115/2016 e 116/2016, espone di aver presentato istanza di incidente di esecuzione tesa ad ottenere la revoca degli ordini di demolizione di cui ai procedimento R.E.S.A. n. 66/2005 e n. 648/2007 relativi alla sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Pretura Circondariale di Napoli a carico di Fusco Luca.
Argomenta, quindi, che il provvedimento impugnato, con il quale veniva rigettata l'istanza di revoca della demolizione era illegittimo, in quanto l'ordine di demolizione era stato emesso nei confronti di persone diverse dall'autore dell'illecito, che non avevano contribuito o concorso alla realizzazione delle opere abusive; inoltre, andava considerato che la demolizione avrebbe arrecato un grave ed irreparabile danno alla ricorrente, privata della propria abitazione, regolarmente acquistata, pur non avendo alcuna responsabilità nella commissione dell'illecito, realizzato ben sette anni prima dell'acquisto da parte della stessa; rimarca che l'ordine di demolizione deve rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU dell'eventuale consapevolezza della violazione di legge da parte dell'interessata e dei tempi necessari per conseguire la sanatoria dell'immobile o per risolvere in altro modo le esigenze abitative.
Inoltre, andava considerato che la ricorrente aveva ottenuto il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria, n, 115/2016 e n.116/2016. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 difensore di fiducia e procuratore speciale della ricorrente, avv. Michele Dulvi Corcione, ha depositato in Cancelleria rituale atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen., sottoscritto anche dalla ricorrente. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett.
d) cod. proc. pen.
3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373). Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alta declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favo