Sentenza — n. 45822/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA3 O l(' 2024 SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaror u 1-` • n • nel procedimento contro Lento Ernesto nato a Nicastro il 29/05/1962 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; udito l'avv. Canzoniere Lucio che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45822/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 21 marzo 2024, accogliendo la richiesta di riesame proposta da Lento Ernesto, il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni alla settimana. 3.Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, affidando il ricorso ad un unico motivo in cui contesta la mancanza, illogicità e contraddittorietà 2 x della motivazione in ordine al mancato riconoscimento da parte del Tribunale della associazione contestata e la gradazione della misura applicata.
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3 O l(' 2024 SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaror u 1-` • n • nel procedimento contro Lento Ernesto nato a Nicastro il 29/05/1962 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; udito l'avv. Canzoniere Lucio che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 22 febbraio 2024, Lento Ernesto veniva sottoposto agli arresti domiciliari per le fattispecie di cui ai capi d'incolpazione provvisoria contraddistinti di numeri 1) e 19). Al capo 1) venivano contestati, i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3, e 452-octies cod. pen. perché si associava con altri soggetti, per i quali si procede separatamente, per commettere reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, nell'ambito della conduzione degli impianti di depurazione gestiti dalla società "Minieri King elettrica s.r.l." e dalla "MKE Ecologistica s.r.l.", dal 2021 controllate dalla "Minieri Holding s.r.l.".
Nella prospettiva accusatoria, Lento Ernesto, in concorso con tale Talarico Vincenzo Ruggiero, nella sua qualità di addetto alla gestione dell'impianto di Soverato - Montepaone, loc. Pascali, «attendendo allo smaltimento illecito dei fanghi pompabili, immettendoli nei pozzetti collegati al corpo idrico ricettore, provvedendo a gestire gli stoccaggi illeciti dei fanghi palabili, confezionando falsi formulari rapportandosi con i trasportatori, attendendo ai campionamenti finalizzati alla predisposizione dei rapporti di prova», si rendeva responsabile di innumerevoli fattispecie di inquinamento ambientale, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuto e frode in pubbliche forniture, in Catanzaro e nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia dal mese di gennaio 2021, con condotta in atto.
Al capo 19) venivano contestati all'odierno ricorrente i reati di cui agli artt.110, 81 cpv., 452-quaterdecies, 452-bis e 356 cod. pen., perchè, in concorso con altri soggetti per i quali si procede separatamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, effettuava «attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Montepaone, Montauro Gasperina Petrizzi e Soverato superiore (depuratore gestito dalla "MKE s.r.l." cui era preposto a vario titolo) nel corso del ciclo di trattamento delle acque reflue urbane convogliate anche mediante stazioni di sollevamento dagli scarichi civili dei menzionati comuni e parametrate ad una popolazione di 10.000 abitanti nei periodi invernali è di 35.000 abitanti nel periodo estivo».
2. In data 21 marzo 2024, accogliendo la richiesta di riesame proposta da Lento Ernesto, il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni alla settimana. 3.Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, affidando il ricorso ad un unico motivo in cui contesta la mancanza, illogicità e contraddittorietà 2 x della motivazione in ordine al mancato riconoscimento da parte del Tribunale della associazione contestata e la gradazione della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse. Va, infatti osservato, come evidenziato nella memoria difensiva del 3/09/2024, che il Gip calabrese, in data 11 giugno 2024, ha revocato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria gravante sul ricorrente, con provvedimento che non è stato oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero territoriale. È principio più volte affermato da Questa Corte che in tema di impugnazione "de libertate", è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorché eventualmente rimasta ineseguita (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01;
Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone e altri, Rv. 270674 - 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01). A ciò va aggiunto che Lento Ernesto, unitamente agli altri imputati, all'esito dell'udienza preliminare celebratasi in data 8 luglio 2024, è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro per i reati a lui contestati, con fissazione della prima udienza in data 24 ottobre 2024. 2.11 ricorrere delle circostanze indicate impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così deciso in Roma, i