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Sentenza — n. 45815/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45815/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Varone Filomena nata a Lettere il 16/11/1957 Mulier Anna, nata a Gragnano il 2/12/1981 Mulier Veronica, nata a Gragnano il 30/03/1990 Mulier Daniela, nata a Gragnano il 11/04/1980 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 03/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Valentina Manuali che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45815/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Va rilevato che il ricorso avverso il provvedimento emesso nei confronti di Mulier Domenico è stato impugnato da soggetti diversi dal destinatario del provvedimento. Posto che l'ordine di demolizione "deve" essere emesso all'esito del giudizio concluso con sentenza di condanna del responsabile del reato di abuso edilizio, anche quando all'emanazione di tale ingiunzione si provveda successivamente alla condanna ed in sede esecutiva, vale il principio secondo il quale è da escludere che soggetti diversi dall'imputato, rimasti per legge estranei al processo, possano sollevare questioni che attengono allo svolgimento di quest'ultimo ed alla sua definizione con pronuncia nel merito, al fine di determinare la caducazione formale di quest'ultima o ad essa collegate.

Parole chiave

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ordine di demolizione revoca dell'annullamento licenza edilizia concessa a titolo precario ritiro dell'autorizzazione effetto sospensivo della licenza edilizia disdetta della locazione abitativa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Varone Filomena nata a Lettere il 16/11/1957 Mulier Anna, nata a Gragnano il 2/12/1981 Mulier Veronica, nata a Gragnano il 30/03/1990 Mulier Daniela, nata a Gragnano il 11/04/1980 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 03/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Valentina Manuali che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.In data 3/04/2024, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale Mulier Domenico aveva chiesto la revoca e/o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive del 15/07/2008, disposta dal medesimo tribunale in ordine alla sentenza di condanna del 6/12/2002 n. 418 per reati edilizi, divenuta irrevocabile in data in data 22/11/2004. A fondamento del respingimento dell'istanza, il giudice osservava che la procedura relativa al condono richiesto dall'istante si era conclusa con un diniego da parte dell'amministrazione comunale, come chiarito dai tecnici del comune citati in giudizio al fine di chiarire l'esito del procedimento amministrativo. 2.Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione Varone Filomena, Mulier Anna, Mulìer Veronica, Mulier Daniela, nella qualità di eredi di Mulier Domenico, affidando il ricorso ad un unico motivo nel quale deducono il vizio di violazione di legge e l'illogicità della motivazione posta a sostegno della decisione, osservando che sull'istanza di condono presentata da Mulier Domenico il silenzio assenso si sarebbe formato in periodo antecedente al provvedimento di diniego esibito in giudizio, da ritenere, pertanto, illegittimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va rilevato che il ricorso avverso il provvedimento emesso nei confronti di Mulier Domenico è stato impugnato da soggetti diversi dal destinatario del provvedimento. Posto che l'ordine di demolizione "deve" essere emesso all'esito del giudizio concluso con sentenza di condanna del responsabile del reato di abuso edilizio, anche quando all'emanazione di tale ingiunzione si provveda successivamente alla condanna ed in sede esecutiva, vale il principio secondo il quale è da escludere che soggetti diversi dall'imputato, rimasti per legge estranei al processo, possano sollevare questioni che attengono allo svolgimento di quest'ultimo ed alla sua definizione con pronuncia nel merito, al fine di determinare la caducazione formale di quest'ultima o ad essa collegate.

L'ordine di demolizione, inoltre, si rivolge specificamente verso l'imputato condannato, poiché deve essere eseguito a sue spese (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090-01), mentre i soggetti rimasti estranei al processo ne subiscono gli effetti solo di riflesso. Ne deriva gli odierni ricorrenti, sebbene eredi dell'imputato, non possono essere considerati soggetti del rapporto processuale, motivo per il quale non sono legittimati a ricorrere avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione riferito a terzi. (Sez. 3, n. 26282 del 26/04/2023, Costigliola, Rv. 284733 - 01).

2. Per questi motivi i ricorsi sono da considerare inammissibili per carenza di legittimazione all'impugnazione e i ricorrenti condannati al pagamento delle • spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11/09/2024 Il Consi