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Sentenza — n. 45814/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45814/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hipolito Manuel Albornoz Mantilla ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia cautelare presso il carcere di Pavia, emessa in data 03/11/2023 ed eseguita in data 09/04/2024 a seguito di esecuzione di mandato di arresto europeo, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell'art 143 cod. proc. pen., dell'art. 111, comma 3, Cost., dell'art. 14 comma 3, lett.

Regesto Legislator

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art 143 cod. proc. pen, art. 311 comma 2 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45814/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, lamenta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., norma che prevede espressamente la presunzione di conoscenza della lingua italiana eà.à!i=r:Pe solo per i cittadini italiani. Non sussiste, quindi, alcuna presunzione di conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri, ma anzi, vige la presunzione opposta secondo la quale il cittadino straniero che non risiede e non dimora, anche illegalmente, in modo stabile nel territorio italiano non conosca la lingua italiana. Deduce pertanto la nullità della ordinanza genetica applicativa della misura cautelare, nonché la conseguente sua inefficacia.

Parole chiave

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diritti del detenuto protezione internazionale divieto di espulsione dei cittadini diritto di essere arrestato domanda d'asilo di cittadino albanese arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

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art 143 cod. proc. pen
73 e 74 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell'art 143 cod. proc. pen., dell'art.
art. 311 comma 2 cod. proc. pen
Trattasi, infatti, di ricorso per saltum avverso ordinanza impositiva di misura cautelare, ammissibile, a norma dell'art. 311 comma 2 cod.
art. 606 cod. proc. pen
e) dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBORNOZ MANTILLA HIPOLITO MANUEL nato il 21/07/1958 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Hipolito Manuel Albornoz Mantilla ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia cautelare presso il carcere di Pavia, emessa in data 03/11/2023 ed eseguita in data 09/04/2024 a seguito di esecuzione di mandato di arresto europeo, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell'art 143 cod. proc. pen., dell'art. 111, comma 3, Cost., dell'art. 14 comma 3, lett.

a) del Patto internazionale dei diritti civili e politici, dell'art.6, par. 3, lett.

a) della cedu per omessa traduzione in lingua conosciuta dal cittadino straniero consegnato giusta procedura Mae.

2. In particolare, con unico motivo di ricorso, la difesa del ricorrente rappresenta che l'indagato è nato in Perù, è stabilmente residente in Spagna, non ha alcun domicilio in Italia e non conosce la lingua italiana. Deduce quindi violazione di legge in quanto è stata eseguita una procedura Mae senza alcuna traduzione in lingua spagnola di stralci del provvedimento cautelare. Precisa che l'interrogatorio di garanzia è stato eseguito alla presenza di un'interprete di lingua spagnola, ma che la traduzione dell'ordinanza è stata effettuata solo successivamente dell'espletamento di tale incombente, avendo il giudice fissato un termine di giorni 30 per la traduzione.

Viceversa, la traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare avrebbe dovuto essere disposta e resa nota al ricorrente prima dell'esecuzione dell'interrogatorio di garanzia, in modo da consentire all'indagato di avere conoscenza delle accuse mosse e degli elementi a sostegno daltglell'accusa e, conseguentemente, di disporre di un congruo termine necessario per rendere un adeguato interrogatorio. Evidenzia, pertanto che, in assenza di una traduzione, anche parziale del provvedimento cautelare, l'interrogatorio di garanzia non costituisce essa;Fè- estrinsecazione del diritto di difesa.

Inoltre, lamenta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., norma che prevede espressamente la presunzione di conoscenza della lingua italiana eà.à!i=r:Pe solo per i cittadini italiani. Non sussiste, quindi, alcuna presunzione di conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri, ma anzi, vige la presunzione opposta secondo la quale il cittadino straniero che non risiede e non dimora, anche illegalmente, in modo stabile nel territorio italiano non conosca la lingua italiana. Deduce pertanto la nullità della ordinanza genetica applicativa della misura cautelare, nonché la conseguente sua inefficacia.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria di replica, il ricorrente produce documentazione attestante la non conoscenza della lingua italiana, consistente nella richiesta rivolta al Gip, da parte del difensore, di nomina di un interprete allo scopo di poter comunicare con il proprio assistito e rappresenta che dagli atti emerge che gli atti sono stati tradotti oralmente dall'interprete in lingua spagnola da un militare che conosce la lingua spagnola. Pertanto, evidenzia che la condizione di indagato alloglotta era già ben nota prima dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Si è recentemente affermato che, in materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.

Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, Rv. 28635). Nel caso in disamina, il ricorrente rappresenta la condizione di indagato alloglotta, emersa prima della emissione dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere.

Lamenta che l'onere di verifica dtd:Cal;e1g:J=rEattEste32tteA della conoscenza della lingua italiana non è quindi stato effettuato dall'autorità giudiziaria, sebbene sia emerso dagli atti del procedimento o da altre circostanze o elementi che fanno ritenere che l'imputato o indagato straniero non conoscesse la lingua italiana. Peraltro, si evince dalla prospettazione del medesimo ricorrente, che gli atti gli erano stati tradotti oralmente e spiegati in lingua spagnola da un appuntato della Guardia di finanza. Tuttavia, si osserva che, in tal modo il ricorrente lamenta la sussistenza di un elemento fattuale- la mancata conoscenza della lingua italiana — non deducibile con ricorso immediato per cassazione, in quanto inerenti a profili fattuali riservati alla cognizione del giudice di merito.

Trattasi, infatti, di ricorso per saltum avverso ordinanza impositiva di misura cautelare, ammissibile, a norma dell'art. 311 comma 2 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 cod. proc. pen. ( Sez. U, 28/01/2004, Ferrazzi). 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all'udienza del 28 giugno 2