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Sentenza — n. 44965/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44965/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mario De Canio, amministratore unico della società Gold Moving Company s.r.I., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale del Riesame di Perugia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse del ricorrente avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Spoleto in data 20 marzo 2024, avente ad oggetto la documentazione contabile ed extracontabile della società Gold Moving Company s.r.l. custodita presso lo studio professionale di Marco Locci, consulente della suddetta società, anch'egli indagato.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 257 cod. proc. pen, art. 61 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44965/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, rappresentando di essere indagato nel procedimento penale, di essere quindi legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., di avere interesse ad impugnare, nonché di avere un interesse concreto ed attuale alla restituzione dei documenti in quanto indispensabili per la prosecuzione contabile e amministrativa della società. Deduce di non essere neppure stato notiziato del decreto di perquisizione locale e personale tempestivamente, avendo ricevuto l'avviso del decreto di perquisizione solo in data successiva all'effettuazione della perquisizione. Pertanto, eccepisce la nullità del decreto di sequestro probatorio.

Parole chiave

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consegna di documenti sequestro di documenti documenti mancanti accesso ai documenti soppressione di documenti assunzione delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, rappresentando di essere indagato nel procedimento penale, di essere quindi legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 324 cod.
art. 257 cod. proc. pen
I beni oggetto di sequestro probatorio sono quindi costituiti da documenti contabili e extracontabili relativi alla società, di cui il Locci era mero depositario presso il suo studio professionale.A norma dell'art. 257 cod.
art. 61 cod. proc. pen
Non si possono pertanto sollevare dubbi in merito alla legittimazione ad impucinare dell'indagato, al quale, a norma dell'art. 61 cod. proc. pen., si estendono i diritti e le garanzie dell'imputato.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CANIO MARIO nato a FARDELLA il 24/10/1956 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Mario De Canio, amministratore unico della società Gold Moving Company s.r.I., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale del Riesame di Perugia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse del ricorrente avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Spoleto in data 20 marzo 2024, avente ad oggetto la documentazione contabile ed extracontabile della società Gold Moving Company s.r.l. custodita presso lo studio professionale di Marco Locci, consulente della suddetta società, anch'egli indagato.

Si precisa che il giudice a quo ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad impugnare, ritenendo che il De Canio, sebbene rappresentante legale della società Gold Moving Company s.r.I., nonché persona sottoposta ad indagini, non fosse portatore di un interesse concreto all'annullamento della misura cautelare, non essendo titolare del diritto alla restituzione della res, da restituire all'indagato Marco Locci, presso il cui studio è stata sequestrata.

2. Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, rappresentando di essere indagato nel procedimento penale, di essere quindi legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., di avere interesse ad impugnare, nonché di avere un interesse concreto ed attuale alla restituzione dei documenti in quanto indispensabili per la prosecuzione contabile e amministrativa della società. Deduce di non essere neppure stato notiziato del decreto di perquisizione locale e personale tempestivamente, avendo ricevuto l'avviso del decreto di perquisizione solo in data successiva all'effettuazione della perquisizione. Pertanto, eccepisce la nullità del decreto di sequestro probatorio.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il giudice ha dato atto che il De Canio, rappresentante legale della società Gold Moving Company s.r.I., è indagato nella suddetta qualità di rappresentante legale dell'ente, per aver intrattenuto rapporti commerciali con società cartiere. Il giudice a quo, altresì, ha dato atto che l'attività di investigazione era stata estesa anche nei confronti del Locci, consulente del De Canio, e che il Locci aveva consegnato documentazione della società Gold Moving Company s.r.l. detenuta presso il suo studio professionale.

I beni oggetto di sequestro probatorio sono quindi costituiti da documenti contabili e extracontabili relativi alla società, di cui il Locci era mero depositario presso il suo studio professionale.A norma dell'art. 257 cod. proc. pen., contro il decreto di sequestro possono proporre richiesta di riesame l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Non si possono pertanto sollevare dubbi in merito alla legittimazione ad impucinare dell'indagato, al quale, a norma dell'art. 61 cod. proc. pen., si estendono i diritti e le garanzie dell'imputato.

Ricorre certamente, inoltre, in capo al ricorrente l'interesse all'impugnazione, che è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste qualora il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.1, n.47495 del 17/10/2003). Al riguardo, non vi è alcun dubbio che per il legale rappresentante di una società avere la libera disponibilità della documentazione contabile ed extracontabile costituisca un vantaggio, essendo essa funzionale all'operatività dell'impresa.

Non ha, pertanto, alcun rilievo che la predetta documentazione sia stata sequestrata presso lo studio professionale del Locci, che è un mero consulente della società. E' anche inesatto affermare che titolare del diritto alla restituzione della documentazione sia esclusivamente il Locci, in quanto è del tutto evidente che essa pertiene alla società di cui il ricorrente è legale rappresentante, onde non può revocarsi in dubbio il diritto di quest'ultimo ad ottenere la restituzione della documentazione nel caso in cui quest'ultima venga dissequestrata.

Erroneo è, dunque, l'asserto secondo cui il ricorrente De Canio, rappresentante dell'ente, non sia titolare dei beni oggetto del vincolo cautelare e non abbia interesse alla restituzione 2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Ci:A-446'44;v Il consigliere estensore Il Pres