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Sentenza — n. 44957/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44957/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Savazzi Cesare, nato a Curtatone il 23/08/1948 avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. i D! 2524

Regesto Legislator

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artt. 168-bis cod.pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 44957/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.3, n. 23934 del 11/04/2024, Rv.286660 - 01, in motivazione), principio che va qui ribadito, fra le condizioni necessarie ai fini della ammissione alla messa alla prova, il risarcimento del danno cagionato dal reato è indicato solamente con la espressione "ove possibile", evidenziandosi, con tale espressione non la inammissibilità delta istanza laddove, per fattori diversi, ivi compresa la incapienza dell'istante rispetto alla entità del danno cagionato, il risarcimento non sia concretamente praticabile, ma, al contrario, pur essendo auspicabile tale risarcimento, la sua non assunzione a livello di condizione ostativa ove non realizzabile.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale risarcimento alle vittime di reati omissione del contribuente detrazioni e rimborsi cassa di compensazione risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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artt. 168-bis cod.pen
Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 168-bis cod.pen.
art. 133 cod. pen
La valutazione dell'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va, infatti, operata sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Savazzi Cesare, nato a Curtatone il 23/08/1948 avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. i D! 2524

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 21/12/2023, la Corte di appello di Brescia confermava Ila sentenza emessa in data 01/02/2023 dal Tribunale di Mantova, con la quale Savazzi Cesare era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10-ter digis 74/2000 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed alle correlate pene accessorie, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Savazzi Cesare, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 168-bis cod.pen. e 464- quater cod,proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva ribadito il rigetto della istanza di messa alla prova senza esperire la necessaria fase di predisposizione del programma di trattamento da parte dell'U.E.P.E., rilevando, sulla base di giurisprudenza di legittimità remota e contraria al più recente orientamento, che l'istanza conteneva una generica affermazione di voler risarcire il danno.

Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 168-bis cod.pen. e 464- bis cod,proc.pen., argomentando che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, il risarcimento del danno cagionato dal reato non costituisce condizione di ammissibilità dell'ordinanza di ammissione della messa alla prova, bensì un contenuto del programma di trattamento, peraltro solo eventuale. Con il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto, con argomentazioni contraddittorie e illogiche, che era necessario procedere ad una valutazione in concreto della esigibilità della prestazione risarcitoria ma aveva rigettato, poi, l'istanza di messa alla prova senza la predisposizione del programma di trattamento.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. I Giudici di appello hanno respinto il motivo di appello con cui il difensore chiedeva la sospensione del procedimento con messa alla prova in accoglimento dell'impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'iniziale istanza di messa alla prova dell'imputato, condividendo le argomentazioni del primo giudice che aveva disatteso la richiesta per l'incapacità del prevenuto di offrire una restituzione o un risarcimento del danno, anche simbolici, all'Erario.Tale affermazione è erronea in diritto. Come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 26046 del 05/04/2002, Perrucci, non massimato;

Sez.3, n. 23934 del 11/04/2024, Rv.286660 - 01, in motivazione), principio che va qui ribadito, fra le condizioni necessarie ai fini della ammissione alla messa alla prova, il risarcimento del danno cagionato dal reato è indicato solamente con la espressione "ove possibile", evidenziandosi, con tale espressione non la inammissibilità delta istanza laddove, per fattori diversi, ivi compresa la incapienza dell'istante rispetto alla entità del danno cagionato, il risarcimento non sia concretamente praticabile, ma, al contrario, pur essendo auspicabile tale risarcimento, la sua non assunzione a livello di condizione ostativa ove non realizzabile.

La valutazione dell'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va, infatti, operata sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorire il reinserimento sociale del prevenuto, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione - in un'ottica che non sia esclusivamente retributiva ma tenda a favorire la riabilitazione, bonis operibus, del prevenuto - della sua disponibilità ad assicurare la prestazione, ai fini ripristinatori, dello sforzo massimo da lui sostenibile alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070 - 01).

Pertanto, avendo la Corte di appello valorizzato, nel confermare la sentenza impugnata, profili legislativamente non rilevanti ai fini della accoglibilità o meno della istanza di messa alla prova a suo tempo presentata dal Savazzi, risulta integrata la dedotta violazione di legge.

3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia affinché il giudice del gravame si pronunci nuovamente, in applicazione del principio di diritto dianzi enunziato, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'eventuale accoglimento della richiesta di messa alla prova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Se