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Ordinanza — n. 44955/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44955/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente: ORDINANZA Deposittlui in Cance2cria sul ricorso proposto dal: 02,i...i, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino; 2024 ,.,,. . „ . nei confronti di: ..L. DOVASIO Fabio Giuseppe, nato a Torino il 14 settembre 1974a 1 71,: avverso la sentenza n. 4555/23 del Tribunale di Torino del 24 ottobre 2023;i-"" n letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: CONSIDERATO che, secondo la previsione di cui all'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. non è consentito il ricorso immediato per cassazione adducendo quale vizio della sentenza impugnata, il vizio di motivazione della medesima e che in tal caso il ricorso in questione si converte in ricorso in appello; che nella circostanza le ragioni impugnatorie presentate dal Procuratore della Repubblica poggiano su di un ravvisato vizio di motivazione della sentenza censurata. PQM Qualificato il ricorso come appello, ordina trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva inchiesta per sottrazione d'imposta differimento dell'imposizione dazi doganali non pagati detrazioni e rimborsi omissione del contribuente
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA Deposittlui in Cance2cria sul ricorso proposto dal: 02,i...i, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino; 2024 ,.,,. . „ . nei confronti di: ..L. DOVASIO Fabio Giuseppe, nato a Torino il 14 settembre 1974a 1 71,: avverso la sentenza n. 4555/23 del Tribunale di Torino del 24 ottobre 2023;i-"" n letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO Che, con sentenza emessa in data 24 ottobre 2023, il Tribunale di Torino ha assolto Dovasio Fabio Giuseppe, imputato per il reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso, per evadere le imposte, di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", avendo il Tribunale ritenuto, desumendolo dalla personalità dell'imputato, che il Dovasio non avesse contezza del fatto che l'ammontare delle imposte da lui non versate era superiore allo soglia di punibilità prevista dal legislatore per il reato in contestazione; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, lamentando, nominalmente, la violazione di legge ma, in realtà, contestando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui in essa non sarebbero stati valorizzati, quali indici sintomatici della sussistenza in capo al prevenuto del dolo di evasione, taluni fattori quali, l'omesso, ancorché tardivo pagamento delle imposte evase nonché la mancata risposta agli avvisi che la Amministrazione fiscale gli aveva notificato onde acquisire dallo stesso le informazioni sulla sua posizione fiscale nonché, infine, l'omessa attivazione di qualsivoglia interlocuzione con la predetta Amministrazione;

CONSIDERATO che, secondo la previsione di cui all'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. non è consentito il ricorso immediato per cassazione adducendo quale vizio della sentenza impugnata, il vizio di motivazione della medesima e che in tal caso il ricorso in questione si converte in ricorso in appello; che nella circostanza le ragioni impugnatorie presentate dal Procuratore della Repubblica poggiano su di un ravvisato vizio di motivazione della sentenza censurata. PQM Qualificato il ricorso come appello, ordina trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2024 Il Consigliere