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Sentenza — n. 44353/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44353/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44353/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 29/4/2024 il GIP del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione adottato dal Procuratore della Repubblica il 18/10/2007 nei confronti di Esposito Giorgio e di Padulano Vincenza in relazione al "manufatto a due livelli occupante una superficie di 200 mq" realizzato in assenza del permesso di costruire di cui alla sentenza di applicazione pena del GIP del Tribunale di Napoli in data 22/6/2005.

Regesto Legislator

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art. 666 comma 5 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44353/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti private che li hanno proposti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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divieto di demolizione urbanizzazione particolare sfratto spese di urbanizzazione esclusione sociale deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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art. 666 comma 5 cod. proc. pen
5 del 6/5/2012 e dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO GIORGIO nato a NAPOLI il 25/03/1954 PADULANO VINCENZA nato a NAPOLI il 06/01/1952 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette/se e le conclusioni del PG, dott. Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29/4/2024 il GIP del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione adottato dal Procuratore della Repubblica il 18/10/2007 nei confronti di Esposito Giorgio e di Padulano Vincenza in relazione al "manufatto a due livelli occupante una superficie di 200 mq" realizzato in assenza del permesso di costruire di cui alla sentenza di applicazione pena del GIP del Tribunale di Napoli in data 22/6/2005.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione Esposito e Padulano denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1 comma 65 della legge Regione Campania n. 5 del 6/5/2012 e dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. Si deduce che: contrariamente a quanto sostenuto dal GIP, la difformità esistente fra l'immobile oggetto della sentenza e quello per il quale Esposito aveva avanzato richiesta di sanatoria era pari a 80 mq e non a mq. 0,5; l'istanza di "housing sociale" avanzata da Esposito e Padulano avrebbe imposto al giudice di sospendere l'esecuzione e di verificare se l'immobile fosse stato acquisito al patrimonio comunale e se la domanda fosse stata accolta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

1. In relazione al primo motivo, i ricorsi non spiegano perché l'immobile oggetto dell'istanza di sanatoria, relativa a un'immobile avente la superficie di mq. 119 (esclusa quella dei balconi), dovrebbe essere differente da quello oggetto della sentenza innanzi richiamata e l'incidenza che una tale risultanza dovrebbe spiegare nella procedura, avente a oggetto la demolizione di un immobile abusivo, risultando evidente che la non riferibilità della richiesta di sanatoria all'immobile per cui è stata ordinata la demolizione non potrebbe che militare in favore del rigetto dell'istanza.

2. In relazione al secondo motivo, questa Corte ha precisato che "il proprietario di un immobile abusivo, destinatario dell'ordine di demolizione, non ha interesse a far valere, per mezzo di incidente di esecuzione, l'applicabilità dell'art. 1, comma 65, della legge Regione Campania n. 5 del 2013 - secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare - in quanto tale norma presuppone che egli abbia perso la titolarità del manufatto, ormai acquisito al patrimonio comunale" (Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260 - 01). bIL 3.

Va, anche, precisato che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007) Rv. 235645 - 01), delibera che, nel caso di specie, neppure i ricorsi assumono essere intervenuta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti private che li hanno proposti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca