Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 44352/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Cioni Enrico nato a Portoferraio il 19/09/1950; Mandrich Vittorio Maria nato a Portoferraio il 18/10/1989; Bomboi Marzia nata a Portoferraio il 27/02/1989; Nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 16/05/2024 del tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 125 comma 3 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Marzia Bomboi e Vittorio Maria Mandrich con l'unico motivo dedotto rappresentano vizi di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e della L. della regione Toscana n. 65/2009 alla luce della cui normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. Il tribunale avrebbe invece erroneamente preso in peculiare considerazione il concetto della valorizzazione di prodotti agricoli.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro cautelare grave restrizione all'uso attuale diritto di riprendere il possesso della cosa azione di manutenzione commercio ambulante sorveglianza delle pigioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125 comma 3 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce la violazione di norme processuali in ordine all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al periculum in mora.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Cioni Enrico nato a Portoferraio il 19/09/1950; Mandrich Vittorio Maria nato a Portoferraio il 18/10/1989; Bomboi Marzia nata a Portoferraio il 27/02/1989; Nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 16/05/2024 del tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Livorno adito in relazione al sequestro di manufatti di proprietà di Futura srl e dati in locazione in favore di M.M. Management Building Materials s.r.I., disposto in relazione ad ipotesi di reato edilizio, sub specie di modifica di uso abusiva, rigettava la richiesta di riesame proposta da Cioni Enrico, Mandrich Vittorio e Bomboi Marzia.

2. Avverso la predetta ordinanza Cioni Enrico, Mandrich Vittorio e Bomboi Marzia mediante il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione.

3. Marzia Bomboi e Vittorio Maria Mandrich con l'unico motivo dedotto rappresentano vizi di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e della L. della regione Toscana n. 65/2009 alla luce della cui normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. Il tribunale avrebbe invece erroneamente preso in peculiare considerazione il concetto della valorizzazione di prodotti agricoli.

4. Enrico Cioni con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e 99 della L. della regione Toscana n. 65/2009 oltre che in ordine all'art. 36.6.1. della Variante al R.U. del Comune di Capoliveri. Anche tale ricorrente sostiene che alla luce della predetta normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante.

5. Con il secondo motivo deduce la violazione di norme processuali in ordine all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al periculum in mora. Si contesta l'assenza di motivazione a sostegno del rilevato periculum.

6. Preliminarmente va rilevato che essendo stata disposta la restituzione del bene di riferimento in sequestro, è intervenuta rinunzia al ricorso da parte del ricorrente Cioni. Analoghe rinunzie sono state presentate dagli altri ricorrenti. Ricorre in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso i