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Sentenza — n. 44349/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44349/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Salvatore Giuliano. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 589 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44349/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di carente motivazione, riguardo alla aggravante del 4° comma dell'art. 74 citato, riferita al ricorrente in assenza di ogni indizio.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze stupefacenti atto sessuale con un detenuto riabilitazione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 589 comma 2 cod. proc. pen
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Salvatore Giuliano.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Giuliano Salvatore nato a Palermo il 20/04/1987; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 1406/2024 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo adito nell'interesse di Giuliano Salvatore avverso la ordinanza del gip del tribunale di Palermo con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine a ipotesi di cui all'art. 74 del DPR 309/90 e di traffico di stupefacenti, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame annullando l'ordinanza generica limitatamente al capo 51 e confermando nel resto la stessa.

2. Avverso la predetta ordinanza Giuliano Salvatore mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione.

3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione con riferimento agli artt. 74 del DPR 309/90 273 274 e 275 cod. proc. pen. Capo 11 di incolpazione. Mancherebbe la motivazione circa la z valutazione della gravità degli indizi da cui desumere la consapevolezza della esistenza di una stabile associazione criminosa sia la partecipazione cosciente e volontaria alla stessa a fronte del solo riconoscimento di un rapporto quasi quotidiano tra il ricorrente e Cintura Salvatore Paolo posto all'interno del sodalizio, e senza illustrazione delle ragioni di individuazione di una consorteria criminale quale quella ipotizzata. Inoltre non si sarebbe vagliata a i fini in questione la brevità temporale delle singole cessioni.

4. Con il secondo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di carente motivazione, riguardo alla aggravante del 4° comma dell'art. 74 citato, riferita al ricorrente in assenza di ogni indizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Salvatore Giuliano.

2. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13