Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual correlation with the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Francesco Paolo Reina inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Reina argued that the trial court failed to evaluate his defense regarding the stability of the alleged criminal association and the relevance of time elapsed since the offenses. The court rejected these claims because they lacked the necessary specific correlation with the factual and legal grounds of the contested order, citing established principles requiring precise identification of the decision's points of attack.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273, 274, 275 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they fail to clearly identify the specific points of the contested decision under attack and lack a necessary factual and legal correlation with the reasons given by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Depositata in Cancelleria sul ricorso proposto dal Oggi, — 3 C C, H24 Reina Francesco Paolo nato a Palermo il 28/04/2001; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 13.6.2024 del tribunale di Palermo• FUNZIONi^ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Luu udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo adito nell'interesse di Reina Francesco avverso la ordinanza del gip del tribunale di Palermo con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 74 e 73 del DPR 309/90, rigettava la richiesta di riesame.
2. Avverso la predetta ordinanza Reina Francesco Paolo, mediante il proprio difensore, ha proposto, con tre motivi, ricorso per cassazione.
3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge processuale e motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 DPR 309/90 con mancata valutazione delle doglianze difensive soprattutto con riguardo al capo 11 di incolpazione. Non si rappresenterebbe un quadro indiziario descrittivo degli elementi costitutivi della ipotizzata associazione. In particolare mancherebbe la prova di una stabilità operativa e di una disponibilità duratura tra i ritenuti responsabili. Il tribunale si sarebbe basato solo su supposizioni e suggerimenti degli inquirenti. Non sarebbero funzionali alla ricostruzione del sodalizio criminale neppure i reati fine contestati. Non sarebbe provata, con una sola conversazione, la esistenza di una contabilità del gruppo. Il ruolo associativo del Reina si fonderebbe solo su mere intuizioni. Le conversazioni sarebbero prive di caratteri di chiarezza e univocità e sarebbero state oggetto di una valutazione frammentaria.
4. Con il secondo rappresenta vizi di violazione di legge anche processuale in ordine agli artt. 274 lett.
c) e 275 cod. proc. pen., e vizi di motivazione. Mancherebbero elementi dimostrativi della concretezza e attualità delle esigenze cautelari a fronte di 3 anni dai fatti così che non si sarebbe considerato il lungo tempo trascorso. Mancherebbe la motivazione sul pericolo di reiterazione del reato e il tribunale avrebbe valorizzato la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen. senza valutare elementi a favore dell'indagato. Le argomentazioni del tribunale opererebbero nell'area della mera probabilità. Andrebbe considerato che il Reina avrebbe un solo precedente a carico del 2021. Le motivazioni sarebbero apodittiche.
5. Il primo motivo è inammissibile, atteso che a fronte delle argomentate spiegazioni del riesame, che ha condiviso l'ordinanza genetica sul punto in questione e ha ampiamente argomentato al riguardo, il ricorrente si abbandona ad una congerie di richiami giurisprudenziali nel cui ambito è faticoso rinvenire solo rari riferimenti al caso concreto, che tuttavia risultano ampiamente generici e assertivi, estranei alla doverosa attività critica diretta a individuare i passaggi motivazionali ritenuti deficitari e ad illustrare le ragioni, di fatto e di diritto, a sostegno di tale tesi.
Per cui la censura travolge, trascurandoli, sia il noto principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586;
Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249), sia quello secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 2 L 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
6. Inammissibile è anche il secondo motivo. Che a fronte di una organica motivazione e di una congrua valorizzazione della duplice presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., oppone mere asserzioni di mancanza di elementi dimostrativi della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, di rilevanza del tempo trascorso - che invero di per sé, e a fronte di articolata motivazione, non è sufficiente a scardinare valutazioni in tema di esigenze cautelari - di mancata valutazione di elementi a favore dell'indagato di cui manca ogni specifica illustrazione, siccome ridotti alla sola evocazione di un precedente penale, che diventerebbe dirimente solo perché unico.
Cade nella genericità l'asserzione di apoditticità e di operatività della motivazione del tribunale nella non meglio specificata area della "probabilità". 7.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att.