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Sentenza — n. 43884/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure order due to lack of evidence proving the tobacco was not processed. The court upholds the lower tribunal's decision to maintain the seizure. The appeal is inadmissible because the factual findings are sound.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's seizure order against Silvia Calabrò and STB Group s.r.l. The appellant argued the seized tobacco was raw and not processed, claiming it did not constitute the specific crime requiring seizure. The court rejected this, noting the lower judge correctly relied on technical evidence showing the product was finely cut and ready for use, necessitating further analysis to confirm its status. Consequently, the appeal failed because the lower court's reasoning was congruent and sufficient to establish the legal requirements for the seizure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 291 bis e ter d.p.r. 43/1973: The appellate court must verify the abstract configurability of the crime based on the facts presented, without conducting a new concrete investigation, and the seizure remains valid if the technical evidence supports the need for further analysis of the seized goods.

Parole chiave

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sequestro probatorio fumus commissi delicti tabacco greggio riesame del sequestro inammissibilità ricorso accertamenti tecnici cassazione penale traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 291 bis e ter d.p.r. 43/1973

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23/97 del 20/11/1996, Bassi
Sez. U, n. 20 dell'11/11/1994, Ceolin
206655; Sez. U, n. 20 dell'11/11/1994, Ceolin, Rv.
Sez. 1, n. 5545/98 del 3/10/1997, Attaniese
Sez. 3, n. 35080 del 23/09/2002
Sez. 3, n. 19766 del 25/02/2003
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRO' SILVIA nato a BAGNO A RIPOLI il 03/03/1990 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Depositntobi t-.7xleolkerla Oggi, -2 nít. 2024 IL aiN71 "-) 10 '.' 7

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/05/2024, il Tribunale di Arezzo, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM sulla merce trasportata all'interno di 100 scatole contenenti cascame di tabacco trinciato e frazionato finemente, destinato alla STB Group s.r.I., società esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco, che aveva acquistato da una società croata 10.000 kg di cascami di tabacco non preparati per la vendita al minuto, relativamente al reato di cui all'art. 291 bis e ter d.p.r. 43/1973.

2. Silvia Calabrò, nella qualità di legale rappresentante della società STB Group s.r.I., indagata nel presente procedimento penale, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, deducendo, con unico motivo di ricorso, carenza del fumus del reato di cui agli artt. 291 bis e ter d.p.r.43/1973, in quanto il tabacco sotto sequestro non costituisce cascami lavorati, ma tabacco greggio, non confezionato per la vendita al minuto, e pertanto non fumabile e da non classificare con la voce 2403. L'Agenzia delle Dogane ha effettuato un'analisi del prodotto trasportato non corretta, in quanto confliggente ed in contrasto con le analisi effettuate dalla Guardia di Finanzia di Venezia nell'ambito di un altro procedimento penale sul medesimo prodotto, proveniente dal medesimo venditore ma destinato ad altro compratore, che è stato classificato come "cascame di tabacco non confezionato e non condizionato" e dunque escluso dalla voce 2403 e classificato al codice 240130 (esente accisa).

Precisa che il prodotto oggetto di sequestro, astrattamente fumabile, non è confezionato per la vendita al minuto, è destinato a usi diversi, e quindi non soggetto al pagamento delle accise.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria difensiva la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato, e producendo altresì una perizia di identificazione della tipologia di tabacco redatta da un esperto del settore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero.

L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.

U, n. 23/97 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206655; Sez. U, n. 20 dell'11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Sez. 1, n. 5545/98 del 3/10/1997, Attaniese, Rv. 209889; Sez.3, n. 35080 del 23/09/2002;

Sez.3, n. 19766 del 25/02/2003). 1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in rilievo che dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria sul tabacco trasportato ed acquistato dalla società STB Group s.r.I., è emerso che il tabacco si presentava finemente trinciato e frazionato, e che, pertanto, si rendeva utile l'espletamento di accertamenti tecnici al fine di accertare se il prodotto in oggetto costituisca tabacco lavorato, confermando quindi la legittimità del sequestro probatorio. Il giudice a quo ha anche fatto richiamo ad elementi sopravvenuti al momento del sequestro, in quanto è emerso dalle analisi tecniche effettuate dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositate in data 09/05/2024, che i tabacchi sequestrati sono fumabili senza la necessità di essere sottoposti ad ulteriore lavorazione industriale, ponendo quindi maggiormente in luce la necessità di espletamento di accertamenti tecnici volti ad accertare la tipologia del tabacco.

Trattasi di motivazione che, lungi dall'essere apparente, è del tutto congrua ed esauriente, in quanto incentrata sulla necessità di esperire accertamenti tecnici che richiedono indefettibilmente la disponibilità dell'opera sequestrata. 2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza del