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Sentenza — n. 43872/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses conviction for seal violation due to lack of proven knowledge regarding the seizure notice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance judgment convicting Vincenzo Sansò for violating seizure seals on a drug trafficking premises. Sansò argued he could not have known about the seizure because the warning sign was removed and he lacked keys, while the prosecution relied on his presence and resistance to entry. The court found the lower court failed to logically connect Sansò's specific actions to knowledge of the seizure, instead treating it as a mere conjecture without sufficient evidentiary basis.

Regesto Legislator

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Art. 349, comma 1, cod. pen.; The conviction for violating seizure seals requires proof of the offender's knowledge of the seizure; mere presence or resistance to entry is insufficient without a logical chain connecting specific conduct to awareness of the legal constraint.

Parole chiave

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violation of seizure seals knowledge of seizure drug trafficking premises removed warning sign insufficient evidence logical connection criminal liability misure di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 349, comma 1, cod. pen.
Con sentenza del 05/04/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e dichiarato la penale responsabilità di Sansò Vincenzo per il reato di cui all'art. 349, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANSO' VINCENZO nato a NAPOLI il 28/05/1993 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/04/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e dichiarato la penale responsabilità di Sansò Vincenzo per il reato di cui all'art. 349, comma 1, cod. pen., per aver, in concorso con altri soggetti, violato i sigilli apposti in un'abitazione adibita a luogo di spaccio di sostanza stupefacente con decreto di sequestro preventivo emesso in data 17/01/2017, nell'ambito di un procedimento penale relativo a traffico di sostanze stupefacenti, continuando ad adibire il suddetto immobile a luogo di deposito e spaccio dello stupefacente. 2.Ricorre per cassazione Vincenzo Sansò, affidando il ricorso a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di violazione di sigilli contestato, posto che il giudice a quo ha dato atto dell'assenza materiale, al momento dei controlli, dei sigilli apposti sull'immobile, della cui esistenza, pertanto, il ricorrente non poteva avere alcuna conoscenza.

È, pertanto, illogica l'affermazione della responsabilità fondata sulla mera presenza del ricorrente sul luogo, sul fatto che i militari siano stati costretti a forzare la porta d'ingresso per accedere, del tentativo di occultare la sostanza stupefacente, non essendo stato verificato in capo al ricorrente neppure il possesso delle chiavi dell'immobile.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.È fondata la censura formulata dal ricorrente in ordine alla motivazione sul dolo del reato di violazione di sigilli. Dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado, infatti, non si evince infatti quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo. Dall'apparato giustificativo della pronuncia impugnata si evince che era stato rimosso il cartello monitore affisso dalla polizia giudiziaria al momento del sequestro, ragion per cui non vi era alcun segno esteriore che denotasse la sussistenza del vincolo reale.

Né il giudice a quo segnala alcuna relazione tra i destinatari del provvedimento di ablazione reale e l'imputato, onde, per questa via, non possono trarsi indicazioni circa la consapevolezza in capo all'imputato dell'esistenza del vincolo. Il ricorrente infatti non era né custode né proprietario del bene assoggettato a sequestro e non risulta avere avuto parte alcuna nel procedimento penale nell'ambito del quale è stata disposta la misura. Il profilo inerente alla consapevolezza da parte dell'imputato della sussistenza del vincolo reale avrebbe pertanto formare oggetto di adeguata analisi ad opera del giudice a quo, il quale viceversa, si è limitato a sostenere che non sia " revocabile in dubbio" che l'imputato fosse consapevole del vincolo e di trovarsi in una situazione di illiceità, come confermato, a dire della Corte territoriale, dalla circostanza che gli imputati non abbiano aperto subito la porta, costringendo la polizia giudiziaria a forzarla, che abbiano manipolato le res prima dell'intervento degli operanti e che l'imputato non abbia fornito spiegazione alcuna circa la propria presenza sul posto.

Il giudice a quo ha però trascurato di esplorare la tematica relativa alla correlazione tra tali comportamenti, tenuti dall'imputato al momento dell'intervento degli operanti, e l'illecita attività espletata all'interno dell'immobile, inerente al traffico di sostanze stupefacenti. Il giudice a quo avrebbe, pertanto, dovuto spiegare le ragioni per le quali egli abbia ritenuto che le già menzionate condotte denotassero la consapevolezza in capo all'imputato dell'esistenza del vincolo reale anziché il tentativo di sfuggire in qualche modo all'accertamento delle condotte, assai più gravi, inerenti a reati in materia di sostanze stupefacenti.

Né significativo rilievo assume al riguardo il riferimento ad "altri correi ancora in libertà" che avevano interesse a continuare a servirsi dell'immobile per finalità illecite sempre correlate al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto il giudice a quo tace completamente in merito ai rapporti tra l'imputati e tali "altri correi". Non si comprende, dunque, perché dovrebbe avere valenza soltanto congetturale l'asserto secondo cui non sarebbe stato l'imputato a rimuovere il cartello monitore, ignorando egli l'esistenza del sequestro. Esattamente al contrario, appare congetturale proprio l'asserto secondo cui l'imputato, pure estraneo sotto ogni profilo alle vicende che avevano condotto al sequestro, ne conoscesse tuttavia la sussistenza. 2-Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli Così deciso all'udienza del 02/10/2024