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Ordinanza — n. 42977/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against confiscation restitution order dismissed; case reclassified as opposition to execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against the trial court's order to return confiscated property. The appellant argued that the sale of the property was fraudulent and should be voided, but the Court reclassified the appeal as an opposition to execution proceedings. Consequently, the case was remitted to the execution judge for further review rather than being heard by the Cassation Court.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 667 c.p.p.: Appeals against execution orders regarding confiscated property are legally qualified as oppositions, not cassation appeals, to preserve the execution judge's full review authority.

Parole chiave

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confiscated property restitution opposition to execution cassation appeal dismissal tax crimes penalty judicial review procedure restituzione di fondo restituzione di beni nazionalizzati rivendita

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Avverso l'indicato provvedimento, Vito David Colonna, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
Art. 676 cod. proc. pen.
Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in relazione - come nel caso di specie, trattandosi di restituzione di beni confiscati - a una materia indicata nell'art. 676 cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.
Art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di Vito David Colonna, avente ad oggetto la restituzione del'immobile sito in Novi Ligure il via Monte Pasubio 15, confiscato, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs.
art. 676 cod. proc. pen
Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in relazione - come nel caso di specie, trattandosi di restituzione di beni confiscati - a una materia indicata nell'art. 676 cod.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023
Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022
285720; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017
283061; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I., Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv.
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014
265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv.
Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013
259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e a., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Colonna Vito David, nato in Francia il 12/02/1974 avverso l'ordinanza del 01/06/2024 del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di Vito David Colonna, avente ad oggetto la restituzione del'immobile sito in Novi Ligure il via Monte Pasubio 15, confiscato, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, all'esito della sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti per reati tributari.

2. Avverso l'indicato provvedimento, Vito David Colonna, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e). cod. proc. pen., in quanto, dalla documentazione in atti, emerge che la vendita dell'immobile sia intervenuta tra Roberto Gatti ed Elisa Piscopello, la quale ha pagato interamente il prezzo dell'immobile, che è stato poi conferito al fondo patrimoniale.

3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e, conseguentemente, gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione.

4. Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in relazione - come nel caso di specie, trattandosi di restituzione di beni confiscati - a una materia indicata nell'art. 676 cod. proc. pen., - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, posto che, in caso contrario, l'interessato ' si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione (ex multis, cfr.

Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I., Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e a., Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e a., Rv. 258079).Di conseguenza, per i motivi indicati, gli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l'ulteriore cors