Sentenza — n. 42827/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVarriale Gennaro ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa ai sensi dell'art. 469 cod.proc.pen., che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato di cui all'art. 349 cod.pen. è estinto per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 469 cod.proc.pen, art. 349 cod.pen, art. 157 comma 7 cod.proc.pen; Sentenza — n. 42827/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 469 cod.proc.pen., che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato di cui all'art. 349 cod.pen. è estinto per prescrizione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Varriale Gennaro, nato a Napoli il 08/01/1940 avverso la sentenza del 22.110/2015 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Varriale Gennaro ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa ai sensi dell'art. 469 cod.proc.pen., che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato di cui all'art. 349 cod.pen. è estinto per prescrizione.
2. Deduce con il primo motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 601 e 429 cod.proc.pen., essendo stata dichiarata la prescrizione del reato con sentenza predibattimentale, ex art. 469 cod.proc.pen., pronunciata de plano in camera di consiglio, contro i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 28954 del 2017. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 157 comma 7 cod.proc.pen. per avere pronunciato la sentenza de plano senza dare la possibilità all'imputato di rinunciare alla prescrizione, al fine di ottenere una sentenza di merito, maturata medio termine tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello pronunciata senza contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato. Con la sentenza n. 111 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Per effetto della pronuncia di illegittimità consegue che, nel giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen.
La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito (Corte cost. n. 111 del 2022).
Consegue che la sentenza predibattimentale impugnata dal ricorrente va annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissioni degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulterio