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Sentenza — n. 42826/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against fine but annuls conviction for co-defendant due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zarouali Mouhcine inadmissible because the underlying fine was not appealable under Article 593 of the Criminal Procedure Code. While the conviction of Mouhcine was upheld, the Court annulled the judgment against Ezzarouali Rachid because the lower court failed to provide any reasoning regarding his criminal responsibility. Consequently, the case is remanded for a new trial only concerning Rachid, while Mouhcine bears the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 593 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal against a monetary penalty sentence does not automatically convert to a cassation appeal unless the intent and content of the act demonstrate a genuine challenge to the conviction itself, and a conviction must be supported by specific reasoning establishing the defendant's participation in the crime.

Parole chiave

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criminal procedure appeal monetary penalty conviction lack of reasoning annulment inadmissible cassation appeal remand for new trial joint criminal liability procedural costs award reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 593 cod. proc. pen.
Preliminarmente, deve darsi atto che si tratta di sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen., sicchè deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art.
Art. 192 cod. proc. pen.
- Violazione di cui all'art. 192 cod.proc.pen.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
593 cod.proc.pen., sicchè deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso di Zarouali Mouchine deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
artt. 110 cod.pen
Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2023, il Tribunale di Rieti ha condannato gli imputati, alla pena sospesa di € 4000,00 di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen.
art. 192 cod.proc.pen
- Violazione di cui all'art. 192 cod.proc.pen.
art. 593 cod.proc.pen
Preliminarmente, deve darsi atto che si tratta di sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen., sicchè deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso di Zarouali Mouchine deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 250674 del 25/05/2011, D'Andrea
Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic
Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004, Datola
Sez. 3, n. 44837 del 07/11/2007, Aprea
Sez. 3, n. 26529 del 20/05/2008, Torre
Sez. 3, n. 12108 del 18/11/2008, Apicella
Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Anselmi e altri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Zarouali Mouhcine, nato in Marocco il 09/09/1999 Ezzarouali Rachid, nato in Marocco il 03/04/1979 avverso la sentenza del 06/10/2023 del Tribunale di Rieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto a Ezzarouali Rachid e dichiarare inammissibile il ricorso di Zarouall; letta la memoria difensiva depositata 1'11/10/2024 con cui ha chiesto l'accoglimenti dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2023, il Tribunale di Rieti ha condannato gli imputati, alla pena sospesa di € 4000,00 di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 256 comma 1 lett.

a) d.lgs n. 152 del 2006, perché in concorso tra loro, trasportavano rifiuti non pericolosi, codice CER 17 04 05, ovvero materiali ferrosi per circa dieci quintali, a bordo del furgone Ducato, in assenza di iscrizione all'albo nazionale delle imprese gestori di rifiuti. Accertato il 27/07/2021.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto appello, a mezzo del difensore, e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo: - Violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale di Ezzaruoali Rachid non essendo stata indicata la condotta posta in essere dal medesimo. Carenza totale di motivazione in punto affermazione della responsabilità penale. - Violazione di cui all'art. 192 cod.proc.pen. per travisamento della prova. Secondo la testimonianza di Sara Zarouali, l'Ezzarouali, indicato come passeggero del mezzo che trasportava rifiuti, svolgeva all'epoca dei fatti l'attività di giardinaggio e non di trasporto di rifiuti, trovandosi in via del tutto eccezionale con Zaraouali Mouchine il giorno del fatto, il quale si occupa della vendita di capi di abbigliamento al mercato.

Chiede l'assoluzione degli imputati. Motivazione assertiva quando all'affermazione della responsabilità penale di Zarouali Mohamed. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata restituzione del mezzo sequestrato, di proprietà di Zarouali Mohamed, padre dell'imputato, terzo estraneo al reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Preliminarmente, deve darsi atto che si tratta di sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen., sicchè deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150).

5. Ciò premesso, il ricorso - ammissibile nei termini appena citati - risulta fondato con riguardo all'affermazione di Ezzarouali Rachid, mentre è manifestamente infondato con riguardo all'affermazione della responsabilità penale di Zarouali Mouchine.Il ricorso di Zarouali è inammissibile con riguardo ad entrambe le censure difensive. Il motivo di ricorso di Zarouali che investa l'affermazione della responsabilità penale è inammissibile in quanto orientato a richiedere un diverso apprezzamento delle prove di esclusiva pertinenza del giudice del merito (S.U. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074), e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Il reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell'art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 2227, del 20/01/2016, P.G. in Spione, Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014, P.M. in proc.

Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266). Questa Corte ha affermato che per la sussistenza del reato in questione non occorre che il soggetto svolga una attività di trasporto rifiuti con carattere imprenditoriale o comunque continuativo non essendo un reato proprio. Se va qui ribadito che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (v., tra le tante:

Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 - dep. 17/06/2011, D'Andrea, Rv. 250674), e che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, Hrustic, Rv. 247605), ciò non di meno occorre pur sempre che costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale e non trovi applicazione la deroga.

6. Ciò posto in diritto, dalla sentenza impugnata risulta che Zarouani stava trasportando circa dieci quintali di rifiuti ferrosi, materiali del tutto estranei all'attività di commercio di abbigliamento in forma di ambulante, in assenza di iscrizione dell'albo dei gestori di rifiuti, e in assenza di occasionalità del trasporto avuto riguardo alla quantità dei rifiuti trasportati significativa di un'attività seppur svolta in modo rudimentale.

7. Quanto alla seconda censura, deve rilevarsi che è stata disattesa la richiesta di restituzione del mezzo sequestrato di proprietà del padre, con motivazione che è corretta in diritto. In relazione alla questione della confisca del mezzo di proprietà del padre del ricorrente, stante la sua posizione di terzo estraneo al reato, la corte ha reiteratamente affermato che il mezzo da confiscare deve appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010.

Nello stesso senso, Sez. 3, n. 44837 del 7/11/2007, Aprea, non massimata; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n.12108 del 18/11/2008, Apicella, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/3/2009, Anselmi e altri, Rv. 243621). Ciò premesso la sentenza impugnata ha argomentato la violazione della diligenza ritenendo che il padre fosse a conoscenza dell'attività illecita svolta dal figlio come del resto risultava essere a conoscenza la sorella Sara.

8. A diversa conclusione si perviene con riguardo all'affermazione della responsabilità penale di Ezzarouali Rachid posto che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulla sua partecipazione al reato contestato. La sentenza va, pertanto, annullata nei suoi confronti con rinvio al Tribunale di Rieti per nuovo giudizio.

9. Il ricorso di Zarouali Mouchine deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ezzarouali Rachid con rinviraT Tribunale di Rieti. Dichiara inammissibile il ricorso di Zarouali Mouhcine che condanna al pagamento