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Sentenza — n. 42608/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defendant's death preventing necessary adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General's appeal against a Brescia court conviction for tax evasion was declared inadmissible by the Court of Cassation. The defendant, El Hennach Mohamed, had died in Morocco on April 17, 2024, after the original sentencing judgment. The court ruled that civil-criminal procedural rules regarding the interruption of proceedings upon a party's death apply, making it impossible to establish the necessary adversarial proceedings required for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 578-bis c.p.p.; Art. 5 d.lgs. n. 74/2000: The death of the accused after the sentencing judgment renders the appeal inadmissible because it prevents the establishment of adversarial proceedings and does not extinguish the crime under Art. 578-bis c.p.p.

Parole chiave

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inadmissible appeal death of accused adversarial proceedings tax evasion crime confiscation of assets procedural interruption Cassation jurisdiction assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 578-bis cod. proc. pen.
La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna, infatti, non consente al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato ( Sez.
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Con sentenza in data 23/6/2023 il Tribunale di Brescia ritenne El Hennach Mohamed responsabile del reato di cui all' art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso, quale amministratore e legale rappresentante della E.H.M.
art. 578-bis cod. proc. pen
La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna, infatti, non consente al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27309 del 3/6/2010, Ferruzzi
L'inapplicabilità della disciplina processualcivilistica in tema di interruzione del processo nel caso di morte delle parti o dei difensori impone, pertanto, di far discendere dalla morte del predetto l'inammissibilità del ricorso proposto dal Pg (Sez. 6, n. 27309 del 3/6/2010, Ferruzzi, Rv.
Sez. 6, n. 6427 del 4/1/2017, Bozzato
247782 - 01; Sez. 6, n. 6427 del 4/1/2017, Bozzato,Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 33429 del 04/03/2021, UBI BANCA
non contempla tale specifica causa di estinzione del reato ( Sez. 3, Sentenza n. 33429 del 04/03/2021, UBI BANCA, Rv.
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Testo completo

ammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/6/2023 il Tribunale di Brescia ritenne El Hennach Mohamed responsabile del reato di cui all' art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso, quale amministratore e legale rappresentante della E.H.M. S.r.l., al fine di evadere le imposte, di presentare, per l'anno d'imposta 2015, la dichiarazione IVA con imposta evasa pari a C 53.246,00, e lo condannò alla pena di un anno di reclusione, con pena sospesa. Fu anche disposto, per quanto qui d'interesse, la confisca "della somma di euro 53.246,00, nella disponibilità della E.H.M. alla data del 30 dicembre 2016, pari all'importo complessivo dell'imposta non versata e r-\ costituente il profitto del reato di omessa dichiarazione ovvero, in caso di impossibilità, la confisca di titoli o beni, mobili o immobili, dei quali l'imputato abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto del reato pari a euro 53.246,00".

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, che la statuizione relativa alla misura ablativa, che non permetteva la confisca di somme sopravvenute al 30/12/2016, non teneva conto del fatto che il profitto del reato era costituito da un risparmio di spesa per cui dovevano ritenersi confiscabili anche le somme sopravvenute nel patrimonio della società in epoca successiva alla predetta data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. El Hannach Mohamed è deceduto in Marocco il 17/4/2024 per cui non vi è la possibilità di instaurare il contraddittorio. L'inapplicabilità della disciplina processualcivilistica in tema di interruzione del processo nel caso di morte delle parti o dei difensori impone, pertanto, di far discendere dalla morte del predetto l'inammissibilità del ricorso proposto dal Pg (Sez. 6, n. 27309 del 3/6/2010, Ferruzzi, Rv. 247782 - 01; Sez. 6, n. 6427 del 4/1/2017, Bozzato,Rv. 269108 - 01). La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna, infatti, non consente al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato ( Sez. 3, Sentenza n. 33429 del 04/03/2021, UBI BANCA, Rv. 282477 - 02).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il